Con la sentenza n. 18498/2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione di colpa a carico del conduttore per i danni provocati all'immobile locato non opera se non è conosciuta la condizione dei beni al momento della stipula del contratto di locazione.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda il proprietario di un appartamento, concesso in locazione, che aveva richiesto il risarcimento dei danni facendo leva proprio sulla presunzione di colpa.
La domanda veniva respinta dai giudici di merito e il caso finiva in Cassazione dove il proprietario ha fatto presente che il danno doveva essergli riconosciuto dato che era derivato dal degrado dell'appartamento che successivamente era stato venduto per un prezzo notevolmente più basso rispetto all'effettivo valore.
I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso sottolineando la carenza assoluta di prova sulla condizione del bene al momento della stipula del contratto di locazione con la conseguenza che non può considerarsi sufficiente il richiamo al verbale redatto in sede di inventario dall'ufficiale giudiziario.
In sostanza, conclude la Corte, "la presunzione di colpa generica a carico del conduttore prevista dall'art. 1588 c.c. resta scalfita dalla circostanza", accertata in sentenza, "della inesistenza degli asseriti danni prodotti dalla sua condotta al bene locato".
Vai al testo della sentenza n. 18498 - 2012
Il caso esaminato dalla Corte riguarda il proprietario di un appartamento, concesso in locazione, che aveva richiesto il risarcimento dei danni facendo leva proprio sulla presunzione di colpa.
La domanda veniva respinta dai giudici di merito e il caso finiva in Cassazione dove il proprietario ha fatto presente che il danno doveva essergli riconosciuto dato che era derivato dal degrado dell'appartamento che successivamente era stato venduto per un prezzo notevolmente più basso rispetto all'effettivo valore.
I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso sottolineando la carenza assoluta di prova sulla condizione del bene al momento della stipula del contratto di locazione con la conseguenza che non può considerarsi sufficiente il richiamo al verbale redatto in sede di inventario dall'ufficiale giudiziario.
In sostanza, conclude la Corte, "la presunzione di colpa generica a carico del conduttore prevista dall'art. 1588 c.c. resta scalfita dalla circostanza", accertata in sentenza, "della inesistenza degli asseriti danni prodotti dalla sua condotta al bene locato".
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