Con la sentenza n. 17382 dell'11 ottobre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di separazione dei coniugi, la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza comune anche in caso di abbandono del tetto coniugale. Con questa precisazione la sesta sezione civile ha respinto il ricorso contro un'ordinanza del tribunale di Ravenna che aveva indicato il tribunale di Forlì come competente per un giudizio di separazione personale in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 706 Cpc, come modificato dalla legge 80/2005, in cui si afferma che il tribunale territorialmente competente per la separazione personale dei coniugi va individuato in base al criterio prioritario del luogo di ultima residenza comune dei coniugi.
Nella fattispecie tale ultima residenza si trovava nel circondario del tribunale di Forlì, mentre il riferimento al luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto opera soltanto nell'ipotesi di insussistenza, "ab initio", di una casa familiare comune.
Dunque, anche se c'è stato l'abbandono del "tetto coniugale", nel caso specifico da parte della moglie, ciò non vuol dire che non vi sia una casa comune dei coniugi: per questo non può trovare applicazione il criterio del luogo di residenza o domicilio della parte convenuta, «in quanto il riferimento letterale alla mancanza "dell'ultima residenza comune dei coniugi", contenuto nell'articolo 706 Cpc, non lascia dubbi sulla correttezza dell'interpretazione di tale norma recepita nel provvedimento impugnato».Altri articoli che potrebbero interessarti:
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