Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17268 del 10 ottobre 2012, in cui si afferma che a pagare le spese di ripristino è il condominio, anche se è chiaro che le infiltrazioni d'acqua nella cantina di uno dei proprietari esclusivi è collegata in origine a un vizio di costruzione e dunque ascrivibile anche all'originaria impresa venditrice.
Come spiega la Corte questo è ammissibile quando le azioni disponibili verso il costruttore venditore risultano ormai prescritte e non ci sono prove di un'autonoma responsabilità del direttore dei lavori, mentre per il condominio sussiste la responsabilità da custodia per non aver eliminato in modo tempestivo le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, come la precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti.
Insomma, confermando la responsabilità ex articolo 2051 Cc, il condominio dovrà eseguire tutte le opere di ripristino descritte dalla ctu, nonostante il condominio risulti successore a titolo particolare del costruttore-venditore.Vai al testo della sentenza 17268/2012