La Corte di Cassazione con sentenza 18686/2012 ha stabilito, che nel caso di controversie tra genitori in fase di separazione, relative alla potestà sul figlio minorenne, la competenza a decidere è dello stesso giudice che si occupa della separazione.
La competenza è del Tribunale dei minori solo in caso di liti tra genitori non separati e comunque non coinvolti in una causa in corso di separazione.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte Suprema di Cassazione si riferisce alla vicenda di un coppia in lite per la gestione amministrativa di un bene immobile, conferito al figlio minorenne in seguito da una donazione.
La Corte Suprema di Cassazione, in relazione alla competenza ha stabilito che in caso di contrasti, tra genitori con procedimento in corso di causa di separazione, ogni decisione e risoluzione in merito alla gestione patrimoniale del figlio, spetta al giudice incaricato della separazione stessa.
In precedenza il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto che la controversia dovesse essere risolta dal Tribunale dei minori.
La Cassazione al contrario, ha fatto notare che, essendo in corso una causa di separazione, doveva essere il giudice ordinario a risolvere la questione come dispone l'art 790 ter cpc
Allo stesso modo, scrive la Corte, "l'art. 155 Cc sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata a entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo. Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 Cc che attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 Cc, affida al tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione".
Vai al testo della sentenza 18686/2012
La competenza è del Tribunale dei minori solo in caso di liti tra genitori non separati e comunque non coinvolti in una causa in corso di separazione.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte Suprema di Cassazione si riferisce alla vicenda di un coppia in lite per la gestione amministrativa di un bene immobile, conferito al figlio minorenne in seguito da una donazione.
La Corte Suprema di Cassazione, in relazione alla competenza ha stabilito che in caso di contrasti, tra genitori con procedimento in corso di causa di separazione, ogni decisione e risoluzione in merito alla gestione patrimoniale del figlio, spetta al giudice incaricato della separazione stessa.
In precedenza il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto che la controversia dovesse essere risolta dal Tribunale dei minori.
La Cassazione al contrario, ha fatto notare che, essendo in corso una causa di separazione, doveva essere il giudice ordinario a risolvere la questione come dispone l'art 790 ter cpc
Allo stesso modo, scrive la Corte, "l'art. 155 Cc sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata a entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo. Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 Cc che attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 Cc, affida al tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione".
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