Con la sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che, nonostante il dipendente svolga un incarico promiscuo durante una sola giornata a settimana, egli ha diritto al riconoscimento del livello superiore di cui al Ccnl di categoria.
In base a questo principio la sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte d'appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il riconoscimento del proprio diritto al livello superiore, secondo il Ccnl di categoria, ritenendo che, nonostante le dipendenti abbiamo svolto il lavoro solo in una giornata della settimana, tale attività non configurasse lo svolgimento di mansioni promiscue che danno diritto all'inquadramento al livello superiore, quando, invece, è irrilevante che le lavoratrici abbiano svolto tale attività solo nella giornata di sabato, ossia in quantità nettamente inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente inquadrate a un livello inferiore.
"La norma - spiegano gli Ermellini - esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del riconoscimento del livello superiore che deve essere comunque riconosciuto indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti mansioni».
Nello specifico l'articolo 11 del Ccnl prevede che, in caso di mansioni promiscue e appartenenti a diversi livelli, "il lavoratore deve essere comunque inquadrato al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della relativa mansione, salvo il caso di mutamento temporaneo delle mansioni".
Vai al testo della sentenza 18149/2012
In base a questo principio la sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte d'appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il riconoscimento del proprio diritto al livello superiore, secondo il Ccnl di categoria, ritenendo che, nonostante le dipendenti abbiamo svolto il lavoro solo in una giornata della settimana, tale attività non configurasse lo svolgimento di mansioni promiscue che danno diritto all'inquadramento al livello superiore, quando, invece, è irrilevante che le lavoratrici abbiano svolto tale attività solo nella giornata di sabato, ossia in quantità nettamente inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente inquadrate a un livello inferiore.
"La norma - spiegano gli Ermellini - esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del riconoscimento del livello superiore che deve essere comunque riconosciuto indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti mansioni».
Nello specifico l'articolo 11 del Ccnl prevede che, in caso di mansioni promiscue e appartenenti a diversi livelli, "il lavoratore deve essere comunque inquadrato al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della relativa mansione, salvo il caso di mutamento temporaneo delle mansioni".
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