"Gli impianti ed i servizi in un condominio per essere perfettamente funzionali, cioè, idonei allo scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i condomini. Né è pensabile che un condomino possa o debba assumersi l'onere, ben poco conta se impegnativo o sopportabile, di effettuare uno o più interventi per rendere perfettamente funzionale un impianto condominiale, soprattutto, quando esistono tecniche - e, per il caso in esame il CTU le ha indicate - che consentono di escludere, per la loro funzionalità, definitivamente la necessità di un intervento umano.".
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19616 del 12 novembre 2012, ha accolto il ricorso presentato da un condomino avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello - in parziale riforma della decisione del Giudice di prime cure e respingendo la domanda di condanna del Condominio all'esecuzione sull'impianto centralizzato di riscaldamento degli interventi indicati nella relazione del CTU - affermava che "l'impianto sorto con le caratteristiche descritte nella relazione del CTU funzionava regolarmente ed era idoneo ad assicurare l'adeguato riscaldamento dell'appartamento dell'attrice sol che costei provvedesse quando del caso ad intervenire manualmente con manovra semplicissima sulle valvole di sfiato in dotazione a tutti i radiatori.
E' certo possibile - scrive la Corte genovese - un'iniziativa del condominio intesa ad ottenere l'eliminazione dei gas che nel tempo si fossero formati all'interno dell'impianto con interventi sulle parti comuni dell'impianto, ma accorreva al riguardo la discrezionale decisione dell'assemblea dei condomini cui non può sostituirsi, atteso il regolare funzionamento dell'esistente impianto, la volontà del giudice.".
La Suprema Corte ha sottolineato che erroneamente la Corte di merito, pur avendo accertato che nei radiatori dell'appartamento dell'attrice a causa della tipologia dell'impianto si accumulava una notevole quantità di gas che impediva la circolazione dell'acqua calda, ha egualmente ritenuto che l'impianto di riscaldamento fosse perfettamente funzionante e pur avendo accertato che per un perfetto funzionamento, era necessario sfiatare i radiatori ovvero intervenire sui radiatori per procedere allo spurgo del gas che si era formato, ha, comunque, ritenuto che tale intervento manuale e da effettuare con manovra semplicissima poteva e doveva essere eseguito dal condomino.
In conclusione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello, i giudici di legittimità hanno altresì osservato che "il condomino, a tutela del suo diritto ad ottenere che una struttura o un impianto condominiale sia strutturato e condotto in modo da assicurare l'utilità cui è destinato, può provocare una delibera condominiale attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell'impianto o della struttura oppure può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare i provvedimenti necessari per sopperire guasti o deficienze di impianti o strutture condominiali ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.".
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19616 del 12 novembre 2012, ha accolto il ricorso presentato da un condomino avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello - in parziale riforma della decisione del Giudice di prime cure e respingendo la domanda di condanna del Condominio all'esecuzione sull'impianto centralizzato di riscaldamento degli interventi indicati nella relazione del CTU - affermava che "l'impianto sorto con le caratteristiche descritte nella relazione del CTU funzionava regolarmente ed era idoneo ad assicurare l'adeguato riscaldamento dell'appartamento dell'attrice sol che costei provvedesse quando del caso ad intervenire manualmente con manovra semplicissima sulle valvole di sfiato in dotazione a tutti i radiatori.
E' certo possibile - scrive la Corte genovese - un'iniziativa del condominio intesa ad ottenere l'eliminazione dei gas che nel tempo si fossero formati all'interno dell'impianto con interventi sulle parti comuni dell'impianto, ma accorreva al riguardo la discrezionale decisione dell'assemblea dei condomini cui non può sostituirsi, atteso il regolare funzionamento dell'esistente impianto, la volontà del giudice.".
La Suprema Corte ha sottolineato che erroneamente la Corte di merito, pur avendo accertato che nei radiatori dell'appartamento dell'attrice a causa della tipologia dell'impianto si accumulava una notevole quantità di gas che impediva la circolazione dell'acqua calda, ha egualmente ritenuto che l'impianto di riscaldamento fosse perfettamente funzionante e pur avendo accertato che per un perfetto funzionamento, era necessario sfiatare i radiatori ovvero intervenire sui radiatori per procedere allo spurgo del gas che si era formato, ha, comunque, ritenuto che tale intervento manuale e da effettuare con manovra semplicissima poteva e doveva essere eseguito dal condomino.
In conclusione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello, i giudici di legittimità hanno altresì osservato che "il condomino, a tutela del suo diritto ad ottenere che una struttura o un impianto condominiale sia strutturato e condotto in modo da assicurare l'utilità cui è destinato, può provocare una delibera condominiale attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità dell'impianto o della struttura oppure può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare i provvedimenti necessari per sopperire guasti o deficienze di impianti o strutture condominiali ed eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarcimento del danno.".
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