L'11 novembre 2012 è entrata in vigore l'ennesima disposizione di legge che farà discutere e creerà diseguaglianze tra situazioni sovrapponibili: la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito il Decreto Legge Balduzzi, n. 158/2012.
La cosiddetta "colpa lieve" dell'esercente una professione sanitaria ne risulta, in certo qual senso, depenalizzata. Infatti, il dato testuale dell'art. 3, 1° co., il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". La tecnica adoperata dal legislatore è abborracciata. Il tessitore di norme sta regolamentando il settore penale e nel contempo menziona l'art. 2043 del Codice Civile; scelta discutibile; e mentre lo cita, si dimentica che proprio l'11 novembre di quattro anni prima (data cara, quella di quattro anni fa, al sistema dell'accertamento e della liquidazione dei danni) le Sezioni Unite hanno scolpito nel granito giuridico, con le sentenze gemelle di San Martino numeri 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, la dicotomia ed il bipolarismo danno patrimoniale-danno non patrimoniale - 2043-2059. In buona sostanza, se il giudice dovesse seguire alla lettera quel che ha scritto il tessitore legislativo del 2012, in ipotesi di colpa lieve, va mandato esente da addebiti penali il medico; al danneggiato, a stretto rigore, non andrebbe liquidato neppure il danno non patrimoniale!
Infatti, l'art. 2043 c.c., di cui fa sfoggio il creatore di leggi, si riferisce al danno patrimoniale. Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri quale reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua estensione più ampia di pregiudizio determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Come tale è svincolato dai presupposti dell'inviolabilità della lesione, connotata da gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio, che sono posti a fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Soltanto in quest'ultima prospettiva non è necessaria l'esistenza di un fatto reato. Ora, soppresso legislativamente dalla Legge Balduzzi il reato perché la colpa è lieve, temo che venga posta in serissimo dubbio anche la spettanza del danno non patrimoniale/areddituale; nessuna perplessità sussisterebbe per il danno patrimoniale/reddituale. Inquieta l'ultima parte del primo comma dell'art. 3 quando conclude che "il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Pleonastico sottolineare, infine, che se la colpa è lieve, il danno non necessariamente è bagatellare. Anzi, può essere grave o gravissimo. Ma sull'argomento Studio Cataldi ritornerà per affrontare ulteriori, imponenti problematica: 1. quali ricadute in termini di prescrizione e di titolo di responsabilità (contrattuale/extracontrattuale) la novità legislativa comporta; 2. qual è il tempo di applicazione della norma e se nella fattispecie valga oppure no il principio del tempus regit actum. Per ora indicheremo che la giurisprudenza applicava le tabelle milanesi o similari, non certo criteri di liquidazione aventi fonte normativa, come invece quelle in adozione per le cosiddette lesioni micropermanenti in rca. Sotto questo profilo anticipiamo che non condividiamo l'orientamento espresso su altro Portale giuridico in ordine alla irretroattività della norma di riforma che assoggetta la materia della colpa medica alle tabelle normative vigenti in rca rispetto ad episodi pregiudizievoli avvenuti in epoca anteriore al giorno di entrata in vigore (11.11.'12). Si darà conto delle ragioni di tale conclusione.
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La cosiddetta "colpa lieve" dell'esercente una professione sanitaria ne risulta, in certo qual senso, depenalizzata. Infatti, il dato testuale dell'art. 3, 1° co., il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". La tecnica adoperata dal legislatore è abborracciata. Il tessitore di norme sta regolamentando il settore penale e nel contempo menziona l'art. 2043 del Codice Civile; scelta discutibile; e mentre lo cita, si dimentica che proprio l'11 novembre di quattro anni prima (data cara, quella di quattro anni fa, al sistema dell'accertamento e della liquidazione dei danni) le Sezioni Unite hanno scolpito nel granito giuridico, con le sentenze gemelle di San Martino numeri 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, la dicotomia ed il bipolarismo danno patrimoniale-danno non patrimoniale - 2043-2059. In buona sostanza, se il giudice dovesse seguire alla lettera quel che ha scritto il tessitore legislativo del 2012, in ipotesi di colpa lieve, va mandato esente da addebiti penali il medico; al danneggiato, a stretto rigore, non andrebbe liquidato neppure il danno non patrimoniale!
Infatti, l'art. 2043 c.c., di cui fa sfoggio il creatore di leggi, si riferisce al danno patrimoniale. Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri quale reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua estensione più ampia di pregiudizio determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Come tale è svincolato dai presupposti dell'inviolabilità della lesione, connotata da gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio, che sono posti a fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Soltanto in quest'ultima prospettiva non è necessaria l'esistenza di un fatto reato. Ora, soppresso legislativamente dalla Legge Balduzzi il reato perché la colpa è lieve, temo che venga posta in serissimo dubbio anche la spettanza del danno non patrimoniale/areddituale; nessuna perplessità sussisterebbe per il danno patrimoniale/reddituale. Inquieta l'ultima parte del primo comma dell'art. 3 quando conclude che "il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Pleonastico sottolineare, infine, che se la colpa è lieve, il danno non necessariamente è bagatellare. Anzi, può essere grave o gravissimo. Ma sull'argomento Studio Cataldi ritornerà per affrontare ulteriori, imponenti problematica: 1. quali ricadute in termini di prescrizione e di titolo di responsabilità (contrattuale/extracontrattuale) la novità legislativa comporta; 2. qual è il tempo di applicazione della norma e se nella fattispecie valga oppure no il principio del tempus regit actum. Per ora indicheremo che la giurisprudenza applicava le tabelle milanesi o similari, non certo criteri di liquidazione aventi fonte normativa, come invece quelle in adozione per le cosiddette lesioni micropermanenti in rca. Sotto questo profilo anticipiamo che non condividiamo l'orientamento espresso su altro Portale giuridico in ordine alla irretroattività della norma di riforma che assoggetta la materia della colpa medica alle tabelle normative vigenti in rca rispetto ad episodi pregiudizievoli avvenuti in epoca anteriore al giorno di entrata in vigore (11.11.'12). Si darà conto delle ragioni di tale conclusione.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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