La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 42492/2012, si è pronunciata in materia di concorso di colpa del danneggiato nei sinistri stradali. Anche questa volta la corte ammette la rilevanza del mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima di incidente stradale: un comportamento che va considerato, appunto, sotto il profilo del concorso di colpa.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha preso in esame il caso di un sinistro stradale mortale, censurando la sentenza della Corte d'Appello di Catania nella parte in cui, condannando l'imputato per il reato di omicidio colposo, ha omesso di prendere nella giusta considerazione - escludendo qualunque valutazione e motivazione in merito - il fatto che la vittima non indossasse correttamente la cintura di sicurezza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, da un lato, che la circostanza del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza obbligatori non possa giustificare, di per se', l'esonero dalla responsabilità dell'imputato nel caso in cui tanto la colpa (generica o specifica, in relazione alla violazione delle norme in materia di circolazione stradale) quanto il nesso di causalità possano ritenersi provati. Al fine di poter escludere la responsabilità, infatti, dovrebbe essere positivamente accertata la sussistenza di un cosiddetto evento interruttivo del nesso di causalità (tale può essere considerato, ad esempio, un accadimento abnorme o assolutamente imprevedibile, il quale, secondo il dettato del codice penale, sia da solo sufficiente a determinare il verificarsi dell'evento).
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il comportamento negligente della vittima del reato - nella fattispecie quello di non aver allacciato la cintura di sicurezza - costituisce una concausa che, in quanto tale, contribuisce alla realizzazione dell'evento nei termini in cui si è verificato e con le conseguenze che lo stesso ha prodotto ma, non potendo considerarsi causa diretta ed esclusiva dello stesso, non può assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità. D'altro canto, sostengono i giudici di legittimità, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa, ove rigorosamente accertato, non può non riversare le sue conseguenze in capo a quest'ultima sotto il profilo di una diminuzione del risarcimento accordatole.
All'imputato, parallelamente, potrà essere riconosciuta una proporzionale diminuzione della pena inflitta, in rapporto con il grado di colpa accertato in capo a ciascuna delle parti, in ossequio al dettato dell'art. 133, comma I, cod. pen..
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha preso in esame il caso di un sinistro stradale mortale, censurando la sentenza della Corte d'Appello di Catania nella parte in cui, condannando l'imputato per il reato di omicidio colposo, ha omesso di prendere nella giusta considerazione - escludendo qualunque valutazione e motivazione in merito - il fatto che la vittima non indossasse correttamente la cintura di sicurezza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, da un lato, che la circostanza del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza obbligatori non possa giustificare, di per se', l'esonero dalla responsabilità dell'imputato nel caso in cui tanto la colpa (generica o specifica, in relazione alla violazione delle norme in materia di circolazione stradale) quanto il nesso di causalità possano ritenersi provati. Al fine di poter escludere la responsabilità, infatti, dovrebbe essere positivamente accertata la sussistenza di un cosiddetto evento interruttivo del nesso di causalità (tale può essere considerato, ad esempio, un accadimento abnorme o assolutamente imprevedibile, il quale, secondo il dettato del codice penale, sia da solo sufficiente a determinare il verificarsi dell'evento).
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il comportamento negligente della vittima del reato - nella fattispecie quello di non aver allacciato la cintura di sicurezza - costituisce una concausa che, in quanto tale, contribuisce alla realizzazione dell'evento nei termini in cui si è verificato e con le conseguenze che lo stesso ha prodotto ma, non potendo considerarsi causa diretta ed esclusiva dello stesso, non può assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità. D'altro canto, sostengono i giudici di legittimità, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa, ove rigorosamente accertato, non può non riversare le sue conseguenze in capo a quest'ultima sotto il profilo di una diminuzione del risarcimento accordatole.
All'imputato, parallelamente, potrà essere riconosciuta una proporzionale diminuzione della pena inflitta, in rapporto con il grado di colpa accertato in capo a ciascuna delle parti, in ossequio al dettato dell'art. 133, comma I, cod. pen..
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