La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012, ha rigettato il ricorso di una banca avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente, fondato sulla contestazione di abusivo impossessamento di copia di corrispondenza riservata nonché di documentazione bancaria riservata, e di utilizzazione di tali copie per una denuncia penale presentata contro i suoi colleghi e per giudizi da lui intrapresi contro la banca.
La Corte di merito rilevava altresì che l'utilizzazione dei documenti aziendali da parte del dipendente era da considerare pienamente giustificata, in relazione alla condotta non corretta dei suoi superiori, alla quale egli aveva reagito per far valere in giudizio i suoi diritti.
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che in ordine all'utilizzazione dei documenti la sentenza del giudice d'Appello si rivela del tutto coerente e congrua, "avendo accertato in modo specifico che il lavoratore aveva posto la documentazione a fondamento di una denuncia proposta unicamente al fine di far valere i propri diritti nonché a far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempienti e antisindacali da parte della datrice di lavoro.
Valutazione, questa, che conduce a conclusioni del tutto conformi ai più recenti, ormai consolidati, orientamenti della giurisprudenza, secondo cui non integra violazione dell'obbligo di fedeltà la utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all'esercizio di diritti.".
La Corte di merito rilevava altresì che l'utilizzazione dei documenti aziendali da parte del dipendente era da considerare pienamente giustificata, in relazione alla condotta non corretta dei suoi superiori, alla quale egli aveva reagito per far valere in giudizio i suoi diritti.
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che in ordine all'utilizzazione dei documenti la sentenza del giudice d'Appello si rivela del tutto coerente e congrua, "avendo accertato in modo specifico che il lavoratore aveva posto la documentazione a fondamento di una denuncia proposta unicamente al fine di far valere i propri diritti nonché a far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempienti e antisindacali da parte della datrice di lavoro.
Valutazione, questa, che conduce a conclusioni del tutto conformi ai più recenti, ormai consolidati, orientamenti della giurisprudenza, secondo cui non integra violazione dell'obbligo di fedeltà la utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all'esercizio di diritti.".
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