La prima sezione civile ha così accolto il ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Torino che ha ridotto il risarcimento compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di tre quarti, ponendo la residua frazione a carico della banca e ritenendo la corresponsabilità di un dipendente della Mondialpol incaricata di provvedere alla vigilanza dei locali.
Per la Suprema Corte la banca deve sempre disporre misure idonee a prevenire ogni evento dannoso, per questo è stata ritenuta responsabile del furto osservando che «l'art. 1218 Cc pone un'inversione dell'onere della prova, ma non una presunzione qualificata di colpa grave del debitore inadempiente: che, costituendo evenienza speciale, legata a una macroscopica violazione degli ordinari canoni di diligenza, prudenza e perizia, è addirittura equiparata, per diuturna tradizione dottrinaria, all'elemento psicologico del dolo».
Per questo è stata riconosciuta la colpa grave a carico della banca: «la grave e inescusabile imprudenza, negligenza e imperizia del debitore- si legge in sentenza - deve essere ragguagliata non già alla diligenza media del buon padre di famiglia, bensì alla specifica professionalità esigibile da un soggetto altamente qualificato, istituzionalmente erogatore di un servizio di interesse pubblico; cui quindi è imposta la doverosa predisposizione di tutti gli accorgimenti resi disponibili dalla tecnica più avanzata e delle cautele idonee a prevenire l'evento dannoso (art. 1176 Cc)».
Nel caso in esame, l'istituto doveva predisporre, oltre alle consuete apparecchiature meccaniche, anche un servizio di sicurezza composto da uomini che più opportunamente avrebbero potuto rendersi conto della presenza di ladri nell'interno dei locali. 
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