Secondo la seconda sezione civile della Corte l'acquirente del lastrico solare può sopraelevare in altezza rispetto all'ultimo piano prima della costituzione del condominio, a patto che dia comunque una copertura all'edificio, diventando così proprietario per accessione dei ripostigli che ha edificato, anche se la nuova opera entra automaticamente nel condominio per sole le parti comuni a quest'ultimo.
Piazza Cavour ha accolto le motivazioni del Pm basate sul principio di diritto secondo cui «la titolarità della colonna d'aria comporta il diritto di sopraelevazione e la conseguente proprietà per accessione dell'immobile costruito.
Quando l'acquirente ha comprato il lastrico solare da chi ne era proprietario prima che si formasse il condominio, l'immobile resta escluso dalla presunzione legale di proprietà comune.
E il diritto di superficie non si esaurisce con la realizzazione della costruzione sul lastrico, a meno che il titolo non ponga limiti di altezza alla sopraelevazione.
Né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale: il titolare della superficie, infatti, resta sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della costruzione, anche se il nuovo manufatto entra automaticamente nel condominio limitatamente alle parti comuni; l'unica condizione da rispettare che sia fornita una copertura al fabbricato».
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