Più volte la Cassazione è intervenuta in materia di insidie stradali, specie quando queste sono costituite da buche. Come sempre il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa dell'ente (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Ecco alcune delle più recenti pronunce segnalate nelle pagine di questo quotidiano:
» Non spetta al pedone che cade in una buca dimostrare la pericolosità della strada - Avv. Isabella Vulcano - 12/09/16
» Nessun risarcimento dal Comune se è un giovane a cadere nella buca di giorno - Lucia Izzo - 02/03/16
» Inciampa in una buca vicino casa. Non responsabile il Comune per l'imperizia della donna - Lucia Izzo - 29/10/15
» Per le lesioni causate da una buca il difetto visivo può essere fonte di corresponsabilità - Avv. Paolo Accoti - 08/10/15
» Niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo alla strada - Valeria Zeppilli - 26/09/15
» Insidie stradali: Cassazione, niente risarcimento se la buca si trova sulla strada di casa - N.R. - 06/07/15
Ma anche sentenze più "datate" contribuiscono a dare l'idea degli elementi necessari per impegnare la responsabilità dell'ente pubblico.
In una sentenza del 2012 (la n. 19154), ad esempio, la Corte di Cassazione, pronunciarsi in materia di 'insidie', ha affermato, in primo luogo, che il cittadino che cade nella buca durante una festa di paese ha diritto al risarcimento da parte dell'ente locale, a meno che non sia provato che il dissesto si è verificato in modo improvviso e imprevedibile o che il danneggiato abbia avuto una condotta imprudente.
La terza sezione civile ha in questo modo confermato la decisione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni cagionati a un bimbo che era inciampato in una buca profonda determinata dalle cattive condizioni della piazza, durante la festa del Capodanno.Piazza Cavour ha anche ribadito che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 c.c.) prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode (in questo caso il Comune, ndr) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento verificatosi».
Ovviamente, continuano gli Ermellini, tale responsabilità prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, a meno che non intervenga un evento del tutto fortuito. Evento che si verifica nei seguenti casi: «quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente».
Dunque, nel resto delle circostanze, c'è sempre la responsabilità dell'ente proprietario o concessionario del bene demaniale che, in quanto "custode", è tenuto a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di fruibilità ed evitare che altri possano apportare cambiamenti.
Vai al testo della sentenza 19154/2012• Foto: 123rf.com