È possibile trasmettere agli eredi il diritto a percepire gli assegni familiari anche se chi ne è titolare non ha fatto domanda. È quanto stabilito dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza 20405/2012, che ha accolto la richiesta di un erede la cui madre, deceduta, non aveva mai presentato alcuna richiesta.

Sebbene non fosse stata presentata alcuna domanda dalla donna, tale omissione non può essere considerata una rinuncia al diritto. La Corte d'Appello aveva infatti accettato la richiesta dell'erede  ottenere dall'INPS gli assegni familiari della madre deceduta, ma l'Istituto aveva in conseguenza fatto ricorso in Cassazione, contestando suddetta trasmissibilità degli assegni familiari, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso e condannato l'INPS al pagamento delle spese legali.


Come spiega la Corte "Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste".


Nella motivazione gli ermellini evidenziano che "ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge".

Vedi anche:
- Gli assegni familiari (guida legale)
- Assegni familiari arretrati

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