Puntata n. 17 dei nostri incontri ravvicinati con il diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal nostro caro Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di lottizzazioni; buona lettura!
TAR / Non sussiste alcuna lottizzazione per l'apposizione di paletti e reti metalliche. Un terreno che è stato suddiviso in tanti lotti, a mezzo di una recinzione con paletti in legno e rete metallica e con la creazione di un "passaggio" per il transito di autoveicoli, non per questo può ritenersi come terreno "lottizzato" e tale da imporre il preventivo rilascio di autorizzazioni amministrative e ancor più della presentazione e dell'approvazione di un piano di lottizzazione. Queste semplici delimitazioni non sono, difatti, secondo il TAR Lazio (I Sezione Quater), con sentenza n. 4558/2012 (Pres. Orciuolo, Rel. Francavilla, Giudice a latere, Russo) idonee alla configurazione di una "lottizzazione" tesa ad insediamenti e a manufatti di carattere "abitativo", sicché, impropriamente, il Sindaco del Comune di Fiumicino è intervenuto al riguardo con una ordinanza di "sospensione" dei lavori e della "relativa lottizzazione".
Non si è violata, hanno detto i Giudici amministrativi, la cosiddetta "potestà" di programmazione territoriale urbanistica, costituente il "presupposto", necessario e indispensabile, per il richiamo e l'applicazione degli artt. 30 DPR 380/01 e 23 legge regionale n.15/08.
Sempre questa Magistratura ha richiamato, a supporto di quanto affermato, due precedenti giurisprudenziali, uno del TAR Campania e l'altro del TAR Liguria. Conseguentemente al tutto ha annullato l'ordinanza municipale, fermo restando che, sempre detta Amministrazione, aveva, in ogni caso, sempre il potere di repressione edilizia limitatamente alle modeste ed insignificanti opere intervenute. In altre parole, escludeva dalla lottizzazione ma manteneva "in piedi" il potere municipale di far eliminare queste opere "recinzione o altro", laddove, per le stesse e per la normativa edilizia municipale occorresse, preventivamente, essere muniti di una particolare autorizzazione. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore.
TAR / Non sussiste alcuna lottizzazione per l'apposizione di paletti e reti metalliche. Un terreno che è stato suddiviso in tanti lotti, a mezzo di una recinzione con paletti in legno e rete metallica e con la creazione di un "passaggio" per il transito di autoveicoli, non per questo può ritenersi come terreno "lottizzato" e tale da imporre il preventivo rilascio di autorizzazioni amministrative e ancor più della presentazione e dell'approvazione di un piano di lottizzazione. Queste semplici delimitazioni non sono, difatti, secondo il TAR Lazio (I Sezione Quater), con sentenza n. 4558/2012 (Pres. Orciuolo, Rel. Francavilla, Giudice a latere, Russo) idonee alla configurazione di una "lottizzazione" tesa ad insediamenti e a manufatti di carattere "abitativo", sicché, impropriamente, il Sindaco del Comune di Fiumicino è intervenuto al riguardo con una ordinanza di "sospensione" dei lavori e della "relativa lottizzazione".
Non si è violata, hanno detto i Giudici amministrativi, la cosiddetta "potestà" di programmazione territoriale urbanistica, costituente il "presupposto", necessario e indispensabile, per il richiamo e l'applicazione degli artt. 30 DPR 380/01 e 23 legge regionale n.15/08.
Sempre questa Magistratura ha richiamato, a supporto di quanto affermato, due precedenti giurisprudenziali, uno del TAR Campania e l'altro del TAR Liguria. Conseguentemente al tutto ha annullato l'ordinanza municipale, fermo restando che, sempre detta Amministrazione, aveva, in ogni caso, sempre il potere di repressione edilizia limitatamente alle modeste ed insignificanti opere intervenute. In altre parole, escludeva dalla lottizzazione ma manteneva "in piedi" il potere municipale di far eliminare queste opere "recinzione o altro", laddove, per le stesse e per la normativa edilizia municipale occorresse, preventivamente, essere muniti di una particolare autorizzazione. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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