In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, l'art. 4, comma 1 del DL n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. Tale norma, secondo costante giurisprudenza, è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, al fine di orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. La Corte di Cassazione, sulla base di tali premesse, con ordinanza n. 21199 del 28 novembre 2012, ha affermato che nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento di velocità sul tratto di strada in cui è stata riscontrata l'infrazione. Tuttavia il Tribunale, "nell'attribuire credito all'assunto della Prefettura, secondo cui la presenza dell'apparecchiatura sarebbe stata comunicata attraverso gli organi di stampa locale, ha ritenuto valida tale forma di comunicazione richiamando la Circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, che al punto 7 (informazioni all'utenza) stabilisce che l'avviso dell'utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o attraverso i media, come è avvenuto nel caso in esame". Il giudizio espresso dal Tribunale - affermano i giudici di legittimità - ha avuto illegittimamente come parametro di riferimento non la norma di legge che disciplina la materia bensì una circolare ministeriale e, cioè, un atto che non costituisce fonte di diritto.
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