Il motivo del contendere era il fatto che gli ospiti del camping, per raggiungere il mare, transitavano su una stradina che attraversava il fondo di O., ma R.M. aveva chiarito che il passaggio in questione si trovasse invece sulla sua proprietà e che in ogni caso ne aveva ottenuto la proprietà per intervenuta usucapione.
Il giudice di primo grado aveva accolto questa tesi riconoscendo che nella specie fosse intervenuta l'acquisizione della proprietà dello stradello per usucapione.
In appello però la sentenza veniva ribaltata e si stabiliva che il passaggio pedonale dovesse considerarsi di proprietà di O. Non poteva essere maturata l'usucapione da parte di R.M. in quanto non erano trascorsi venti anni da quando utilizzava il passaggio, poiché il camping era nato solo nel 1990 e inoltre l'uso non era fatto specificatamente dalla società, ma bensì da persone indeterminate.
La società R.M. ha allora si è rivolta alla Corte di Cassazione che accogliendo alcuni dei motivi addotti ha fatto notare come il giudice dell'appello fosse incorsa in errore ed ha ricordato che in base a quanto dispone il secondo comma dell'articolo 1146 del codice civile
, la R.M. può unire al suo periodo di possesso della stradina anche quello dei suoi danti causa (ossia coloro che gli hanno venduto il fondo) e raggiungere così il periodo necessario per maturare l'usucapione. A tal fine poco importa che la servitù di passaggio non sia indicata nell'atto di trasferimento della proprietà. Vai al testo della sentenza 18909/2012