L'art. 731 c.p. sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l'istruzione elementare. La norma punisce anche l'inosservanza dell'obbligo scolastico post-elementare, avendo l'art. 8 della L. 31 dicembre 1962, n. 1859 esteso l'obbligo all'istruzione di scuola media.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha ricordato, come da costante giurisprudenza, che "può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali."
Nel caso di specie, il Giudice di pace aveva assolto dal reato di cui all'art. 731 c.p. due genitori (perchè quali esercenti la potestà sui figli minori omettevano senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione elementare nell'anno scolastico 2009/2010) per non aver commesso il fatto ritenendo, "sulla base della comunicazione del Dirigente Scolastico, che pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola."
La Suprema Corte in realtà ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace, precisando che, senza alcun esame delle risultanze processuali, il giudice di merito si è limitato genericamente a far riferimento alla comunicazione del Dirigente Scolastico dalla quale ha ritenuto emergesse che, nonostante l'impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo. Lo stesso giudice non ha però specificato da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'impegno dei genitori per superare tale rifiuto.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha ricordato, come da costante giurisprudenza, che "può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali."
Nel caso di specie, il Giudice di pace aveva assolto dal reato di cui all'art. 731 c.p. due genitori (perchè quali esercenti la potestà sui figli minori omettevano senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione elementare nell'anno scolastico 2009/2010) per non aver commesso il fatto ritenendo, "sulla base della comunicazione del Dirigente Scolastico, che pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l'impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola."
La Suprema Corte in realtà ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace, precisando che, senza alcun esame delle risultanze processuali, il giudice di merito si è limitato genericamente a far riferimento alla comunicazione del Dirigente Scolastico dalla quale ha ritenuto emergesse che, nonostante l'impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell'obbligo. Lo stesso giudice non ha però specificato da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l'impegno dei genitori per superare tale rifiuto.
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