Chi lavora come libero professionista o come collaboratore sa bene che è impossibile evitare di non portarsi a casa, prima o poi, del lavoro da completare. E quindi anche di dover sacrificare parte del tempo libero e dei giorni festivi. Domeniche comprese.
Un avvocato milanese, N.S., ha però cercato di far valere il proprio diritto al tempo libero, ed in quanto "elevato valore di vita spirituale" quantificare un danno per aver perso... tempo libero appunto!
Il professionista aveva avanzato una richiesta risarcitoria di ben 458mila euro per aver dovuto lavorare anche di domenica a causa di una serie di disservizi di cancelleria e di alcuni uffici giudiziari. La richiesta era stata respinta in primo grado ed in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del giugno 2010; ed è finita quindi in Cassazione, senza però avere miglior sorte nell'esito del giudizio.
Infatti la Terza sezione civile, con sentenza 21725/2012, ha sottolineato che il legale è un "libero professionista che ben può scegliere e decidere la quantità degli impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole". Secondo gli Ermellini quindi "può dosare, con adeguata organizzazione professionale ed avvalendosi dell'opera di collaboratori, il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero". Pertanto la "perdita del tempo libero" non può essere risarcita.
La Suprema Corte ha anche rammentato che il diritto al tempo libero, rientrando nel "diritto immaginario", non può assurgere al livello di "fonte di danno risarcibile". Quindi, ampliando la visione, ha osservato che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è previsto quando "il danno è futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicita'".
I giudici hanno sottolineato anche che "gli esborsi che sarà chiamato a sostenere, anche in termini di sacrificio del proprio tempo libero, saranno posti entro i limiti consentiti dalle tabelle professionali, a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della sua opera".
E pensare che l'Avvocato S. nel 1999 aveva vinto un'importante causa contro il Fisco italiano, aiutando così molti perseguitati e tartassati. E chissà se anche in quel frangente non gli sia capitato di fare gli straordinari.
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barbaralgsordi@gmail.it
Un avvocato milanese, N.S., ha però cercato di far valere il proprio diritto al tempo libero, ed in quanto "elevato valore di vita spirituale" quantificare un danno per aver perso... tempo libero appunto!
Il professionista aveva avanzato una richiesta risarcitoria di ben 458mila euro per aver dovuto lavorare anche di domenica a causa di una serie di disservizi di cancelleria e di alcuni uffici giudiziari. La richiesta era stata respinta in primo grado ed in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del giugno 2010; ed è finita quindi in Cassazione, senza però avere miglior sorte nell'esito del giudizio.
Infatti la Terza sezione civile, con sentenza 21725/2012, ha sottolineato che il legale è un "libero professionista che ben può scegliere e decidere la quantità degli impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole". Secondo gli Ermellini quindi "può dosare, con adeguata organizzazione professionale ed avvalendosi dell'opera di collaboratori, il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero". Pertanto la "perdita del tempo libero" non può essere risarcita.
La Suprema Corte ha anche rammentato che il diritto al tempo libero, rientrando nel "diritto immaginario", non può assurgere al livello di "fonte di danno risarcibile". Quindi, ampliando la visione, ha osservato che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è previsto quando "il danno è futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicita'".
I giudici hanno sottolineato anche che "gli esborsi che sarà chiamato a sostenere, anche in termini di sacrificio del proprio tempo libero, saranno posti entro i limiti consentiti dalle tabelle professionali, a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della sua opera".
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