La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21938 del 6 dicembre 2012, ha ribadito, come da costante orientamento di legittimità, che "la valutazione dell'attività lavorativa svolta dal dipendente nei periodi di assenza dal lavoro per malattia non può che essere valutata "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte dal medesimo lavoratore, al fine di accertare se la stessa possa pregiudicare o ritardare la sua guarigione, in modo da potersi escludere ogni sorta di dubbio sulla eventualità di una preordinata simulazione dello stato patologico. Ne consegue che il recesso è giustificato non solo quando l'attività esterna svolta al di fuori del rapporto di lavoro sia per sé sufficiente a far presumere la fraudolenta simulazione della malattia, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa realmente pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.".
Nel caso di specie la Corte di merito ha escluso, attraverso un'accurata valutazione del materiale probatorio adeguatamente motivata, che le attività svolte dal lavoratore nel periodo di sospensione dal lavoro per malattia potessero aver concretamente messo in pericolo il suo equilibrio fisico e, di conseguenza, la sua capacità di adempiere correttamente alla sua prestazione lavorativa.
Precisano i giudici di legittimità che la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della verifica della legittimità del recesso datoriale, è stata adeguatamente eseguita dalla Corte di merito in base ad un giudizio scevro da vizi di natura logico-giuridica e congruamente motivati. Il predetto giudizio ha, infatti, condotto la Corte territoriale ad escludere qualsiasi nota di mancanza di diligenza o di mala fede nel comportamento tenuto dal lavoratore, sia durante il periodo di malattia che dopo il suo rientro in servizio.
In definitiva, il ricorso va rigettato. La Suprema Corte ha altresì respinto l'istanza con la quale la difesa della società ricorrente datrice di lavoro invocava l'applicazione dello "ius superveniens" rappresentato dalla legge n. 92 del 28/6/2012 (Riforma Fornero) ed in particolare la sua disposizione modificativa della disciplina delle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, in quanto - si legge nella sentenza - tale norma non è applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame che è stata decisa nel vigore della precedente formulazione dell'art. 18 della legge n. 300/70.
Nel caso di specie la Corte di merito ha escluso, attraverso un'accurata valutazione del materiale probatorio adeguatamente motivata, che le attività svolte dal lavoratore nel periodo di sospensione dal lavoro per malattia potessero aver concretamente messo in pericolo il suo equilibrio fisico e, di conseguenza, la sua capacità di adempiere correttamente alla sua prestazione lavorativa.
Precisano i giudici di legittimità che la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della verifica della legittimità del recesso datoriale, è stata adeguatamente eseguita dalla Corte di merito in base ad un giudizio scevro da vizi di natura logico-giuridica e congruamente motivati. Il predetto giudizio ha, infatti, condotto la Corte territoriale ad escludere qualsiasi nota di mancanza di diligenza o di mala fede nel comportamento tenuto dal lavoratore, sia durante il periodo di malattia che dopo il suo rientro in servizio.
In definitiva, il ricorso va rigettato. La Suprema Corte ha altresì respinto l'istanza con la quale la difesa della società ricorrente datrice di lavoro invocava l'applicazione dello "ius superveniens" rappresentato dalla legge n. 92 del 28/6/2012 (Riforma Fornero) ed in particolare la sua disposizione modificativa della disciplina delle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, in quanto - si legge nella sentenza - tale norma non è applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame che è stata decisa nel vigore della precedente formulazione dell'art. 18 della legge n. 300/70.
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