Con la sentenza 20033 del 15 novembre 2012, la Cassazione ha affermato che se nel cantiere sono presenti ancora opere da completare, il lavoratore edile non può essere licenziato per fine lavori. Per la Suprema corte, per procedere ai licenziamenti è necessario ricorrere alla procedura collettiva prevista dalla legge n. 223 del 1991.
Nel caso di specie la Corte di merito aveva accolto il ricorso del lavoratore rilevando che la disciplina sui licenziamenti collettivi non trovava applicazione nel solo caso in cui la fase lavorativa fosse del tutto ultimata e non quando fosse in via di completamento. L'impresa si è rivolta ai giudici di legittimità sostenendo di avere rispettato i criteri di scelta indicati dalla legge n. 223 del 1991 avendo proceduto al licenziamento del muratore in base a esigenze tecnico-produttive, all'anzianità e con l'avallo delle organizzazioni sindacali.
Ma la Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che «in caso di lavori edili non ancora del tutto ultimati, non si può fare ricorso alla disciplina "agevolata" ma deve essere applicata la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 caratterizzata da un complesso iter che inizia con formali comunicazioni ai sindacati e prosegue secondo fasi normativamente predeterminate il cui mancato rispetto comporta l'invalidità del licenziamento. Non è quindi sufficiente ai fini della validità del recesso il mero rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge ma è necessario osservare tutta la procedura».
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Nel caso di specie la Corte di merito aveva accolto il ricorso del lavoratore rilevando che la disciplina sui licenziamenti collettivi non trovava applicazione nel solo caso in cui la fase lavorativa fosse del tutto ultimata e non quando fosse in via di completamento. L'impresa si è rivolta ai giudici di legittimità sostenendo di avere rispettato i criteri di scelta indicati dalla legge n. 223 del 1991 avendo proceduto al licenziamento del muratore in base a esigenze tecnico-produttive, all'anzianità e con l'avallo delle organizzazioni sindacali.
Ma la Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che «in caso di lavori edili non ancora del tutto ultimati, non si può fare ricorso alla disciplina "agevolata" ma deve essere applicata la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 caratterizzata da un complesso iter che inizia con formali comunicazioni ai sindacati e prosegue secondo fasi normativamente predeterminate il cui mancato rispetto comporta l'invalidità del licenziamento. Non è quindi sufficiente ai fini della validità del recesso il mero rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge ma è necessario osservare tutta la procedura».
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