La Corte di Cassazione, con sentenza n. 47652/2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un papà separato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando una sentenza di primo grado, lo aveva condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore osservando che la condizione economica disagiata (secondo quanto sostenuto dall'uomo) non facesse venir meno il dovere di corrispondere i mezzi di sostentamento all'avente diritto.
La Suprema Corte ha precisato che "con la disposizione di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il legislatore ha garantito, con la sanzione penale, che i soggetti obbligati non facciano mancare al minore i necessari mezzi di sussistenza, ovvero ciò che è necessario per vivere (necessità che è da intendere secondo un concetto adeguato ai nostri tempi e non pauperistico, per cui sono ricomprese le spese di istruzioni e mediche)."
L'obbligo è escluso - proseguono i giudici di legittimità - solo quando manchi lo stato di bisogno del soggetto tutelato dalla norma ma, quanto ai figli minori, è indiscutibile la loro ordinaria impossibilità di procacciarsi i mezzi di sostentamento e, quindi, va ritenuto che vi sia comunque il loro stato di necessità che fa scattare, a prescindere dalla esistenza o meno di uno specifico obbligo imposto dal giudice di corrispondere l'assegno alimentare, la tutela penale rispetto all'inadempimento.
Tale condizione di obbligo a carico di ciascun genitore - si legge nella sentenza - non viene meno solo perchè uno dei genitori abbia mezzi adeguati per sostenere da solo il figlio minore; corretta dunque la decisione dei giudici di merito che fa leva sulle obiettive condizioni di necessità del minore mentre risultano del tutto generici i motivi di ricorso peraltro "basati sulla erronea premessa in diritto che, per potersi configurare il reato contestato, sia necessario provare in termini positivi la necessità del figlio minore e che un genitore possa esssere esonerato dai propri obblighi di assistenza laddove l'altro genitore sia in grado di farvi (o vi faccia) fronte".
La Suprema Corte ha precisato che "con la disposizione di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il legislatore ha garantito, con la sanzione penale, che i soggetti obbligati non facciano mancare al minore i necessari mezzi di sussistenza, ovvero ciò che è necessario per vivere (necessità che è da intendere secondo un concetto adeguato ai nostri tempi e non pauperistico, per cui sono ricomprese le spese di istruzioni e mediche)."
L'obbligo è escluso - proseguono i giudici di legittimità - solo quando manchi lo stato di bisogno del soggetto tutelato dalla norma ma, quanto ai figli minori, è indiscutibile la loro ordinaria impossibilità di procacciarsi i mezzi di sostentamento e, quindi, va ritenuto che vi sia comunque il loro stato di necessità che fa scattare, a prescindere dalla esistenza o meno di uno specifico obbligo imposto dal giudice di corrispondere l'assegno alimentare, la tutela penale rispetto all'inadempimento.
Tale condizione di obbligo a carico di ciascun genitore - si legge nella sentenza - non viene meno solo perchè uno dei genitori abbia mezzi adeguati per sostenere da solo il figlio minore; corretta dunque la decisione dei giudici di merito che fa leva sulle obiettive condizioni di necessità del minore mentre risultano del tutto generici i motivi di ricorso peraltro "basati sulla erronea premessa in diritto che, per potersi configurare il reato contestato, sia necessario provare in termini positivi la necessità del figlio minore e che un genitore possa esssere esonerato dai propri obblighi di assistenza laddove l'altro genitore sia in grado di farvi (o vi faccia) fronte".
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