Dare a qualcuno del 'filo-sessuale' fa scattare la condanna per risarcimento dei danni. È quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che espressioni di questo tipo violano il diritto all'identità personale e obbligano chi le ha pronunciate a risarcire il danno.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna al pagamento di un risarcimento di € 5000 in favore di un avvocato di Verona che dopo aver sostenuto nel corso di un'assemblea posizioni liberali sul tema del riconoscimento delle unioni omosessuali era stato fatto oggetto di affermazioni offensive da parte dei componenti di un'associazione denominata "famiglia e civiltà".
Gli associati avevano infatti diffuso un volantino descrivendo quell'avvocato come un "fan dell'omosessualismo' come 'filo-omosessuale' e come "appartenente alla Verona dei pederasti".
L'avvocato, sentitosi offeso ha immediatamente denunciato il fatto come lesivo del suo onore e della sua immagine ed ha richiesto pertanto un risarcimento di € 5000 per la lesione del diritto all'identità personale.
Dopo il verdetto di condanna da parte dei giudici ci merito, il caso finiva in Cassazione dove gli Ermellini confermavano la sentenza impugnata che aveva dato ragione all'offeso.
Nel respingere il ricorso la terza sezione civile della corte (sentenza numero 23314/2012 ha sottolineato la correttezza della decisione della corte territoriale che ha "ritualmente ed esaustivamente compiuto un accertamento che con motivazione scevra da vizi logico-giuridici ha del tutto condivisibilmente ritenuto violato il diritto all'identita' personale" dell'avvocato "tutelato tra l'altro dall'art. 2 della Carta fondamentale". E non basta. La Corte fa notare come i giudici di merito abbiano correttamente motivato anche in relazione all'esistenza e alla consistenza della lesione lamentata da M.G. con riferimento all'attivita' politica esercitata".
Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna al pagamento di un risarcimento di € 5000 in favore di un avvocato di Verona che dopo aver sostenuto nel corso di un'assemblea posizioni liberali sul tema del riconoscimento delle unioni omosessuali era stato fatto oggetto di affermazioni offensive da parte dei componenti di un'associazione denominata "famiglia e civiltà".
Gli associati avevano infatti diffuso un volantino descrivendo quell'avvocato come un "fan dell'omosessualismo' come 'filo-omosessuale' e come "appartenente alla Verona dei pederasti".
L'avvocato, sentitosi offeso ha immediatamente denunciato il fatto come lesivo del suo onore e della sua immagine ed ha richiesto pertanto un risarcimento di € 5000 per la lesione del diritto all'identità personale.
Dopo il verdetto di condanna da parte dei giudici ci merito, il caso finiva in Cassazione dove gli Ermellini confermavano la sentenza impugnata che aveva dato ragione all'offeso.
Nel respingere il ricorso la terza sezione civile della corte (sentenza numero 23314/2012 ha sottolineato la correttezza della decisione della corte territoriale che ha "ritualmente ed esaustivamente compiuto un accertamento che con motivazione scevra da vizi logico-giuridici ha del tutto condivisibilmente ritenuto violato il diritto all'identita' personale" dell'avvocato "tutelato tra l'altro dall'art. 2 della Carta fondamentale". E non basta. La Corte fa notare come i giudici di merito abbiano correttamente motivato anche in relazione all'esistenza e alla consistenza della lesione lamentata da M.G. con riferimento all'attivita' politica esercitata".
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