"In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno". E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 37903/2012 specificando che detto limite di giorni avendo riguardo alla durata complessiva del rapporto di lavoro, non potendosi ad esempio prendere in considerazione la "concentrazione delle giornate di lavoro notturno alla fine dell'anno lavorativo e all'inizio dell'anno lavorativo successivo".
La sentenza impugnata riguardava gli amministratori di una società che erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 14, comma 1 e 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003, per avere adibito al lavoro notturno due lavoratrici, senza aver effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l'assenza in capo alle stesse di controindicazioni al lavoro notturno.
La difesa degli imputati aveva evidenziato da un lato che le due dipendenti non avevano svolto lavoro notturno dato che l'art, 2, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 532 del 1999 definisce "lavoro notturno" l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Dall'altro lato avevano evidenziato che "in difetto di disciplina collettiva, deve essere considerato lavoratore notturno colui che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno".
Il primo motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte (per i dettagli si veda la motivazione della sentenza qui sotto allegata) mentre ha accolto il secondo motivo di ricorso confermando che è da considerarsi lavoratore notturno colui che lo svolga per un minimo di 80 giorni all'anno.
Per saperne di più:
» Vedi il Decreto Legislativo 66/2003
» Vai al testo della sentenza n. 37903 - 2012
La sentenza impugnata riguardava gli amministratori di una società che erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 14, comma 1 e 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003, per avere adibito al lavoro notturno due lavoratrici, senza aver effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l'assenza in capo alle stesse di controindicazioni al lavoro notturno.
La difesa degli imputati aveva evidenziato da un lato che le due dipendenti non avevano svolto lavoro notturno dato che l'art, 2, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 532 del 1999 definisce "lavoro notturno" l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Dall'altro lato avevano evidenziato che "in difetto di disciplina collettiva, deve essere considerato lavoratore notturno colui che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno".
Il primo motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte (per i dettagli si veda la motivazione della sentenza qui sotto allegata) mentre ha accolto il secondo motivo di ricorso confermando che è da considerarsi lavoratore notturno colui che lo svolga per un minimo di 80 giorni all'anno.
Per saperne di più:
» Vedi il Decreto Legislativo 66/2003
» Vai al testo della sentenza n. 37903 - 2012
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: