Puntata n. 20 dei nostri incontri ravvicinati con il diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di pannelli fotovoltaici; buona lettura e buon Natale!
TAR VENETO / ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELLA SOVRINTENDENZA PER UN TETTO CON I PANNELLI FOTOVOLTAICI Il Castello di Collalto, nel territorio comunale di Susegana, vincolato dal Ministero dei Beni Culturali e per esso dalla Sovrintendenza, per la sua storicità e monumentalità, non determina, ex se, alcun impedimento a collocare pannelli "fotovoltaici" sui tetti di una qualsiasi abitazione che trovasi a "debita distanza" da detto Castello.
In altri termini "il panorama" della zona, dante luogo anche a questo vincolo, non viene "alterato o compromesso" dalla sostituzione del tetto, a falde, con un tetto che incorpora anche pannelli fotovoltaici. Questa precisazione è stata resa dal TAR Veneto, con una recente sentenza, a seguito di un contenzioso che si era instaurato tra due coniugi, proprietari di una villetta "monofamiliare", ricadente in una area residenziale, nella quale era già presente un cospicuo numero di "altre costruzioni consimili", area soggetta a vincolo "paesaggistico", istituito con D.M. 5/11/1965 e relativo "alla zona che circonda il Castello di Collalto".
Questi coniugi / proprietari avevano deciso di instaurare pannelli per la cattura dell'energia solare, i cosiddetti fotovoltaici, integrati con il tetto dell'abitazione che avevano chiesto una autorizzazione paesaggistica, per il detto vincolo, ricevendone un rifiuto dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che riteneva "incompatibile" questo intervento di ristrutturazione edilizia, limitato al tetto, con i valori paesaggistici tutelati.
Di contrario avviso era stata l'Amministrazione comunale pronta a rilasciare la autorizzazione di sua competenza. La questione è stata portata all'attenzione del Tribunale Amministrativo veneto, con i doverosi supporti di fatto e di diritto, e i ricorrenti avevano dimostrato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, come leggesi in sentenza, si trovava " a chilometri di distanza" e che, dicono i Giudici amministrativi, la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione e formanti corpo con esso è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l'ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante. La sentenza, sub.n.148/2012, è stata assunta, dai Giudici del TAR, con la cosiddetta "forma" procedimentale "abbreviata", ex art. 60 del codice di procedura amministrativa. Autore: Prof. Avv. Ciro CENTORE.
TAR VENETO / ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELLA SOVRINTENDENZA PER UN TETTO CON I PANNELLI FOTOVOLTAICI Il Castello di Collalto, nel territorio comunale di Susegana, vincolato dal Ministero dei Beni Culturali e per esso dalla Sovrintendenza, per la sua storicità e monumentalità, non determina, ex se, alcun impedimento a collocare pannelli "fotovoltaici" sui tetti di una qualsiasi abitazione che trovasi a "debita distanza" da detto Castello.
In altri termini "il panorama" della zona, dante luogo anche a questo vincolo, non viene "alterato o compromesso" dalla sostituzione del tetto, a falde, con un tetto che incorpora anche pannelli fotovoltaici. Questa precisazione è stata resa dal TAR Veneto, con una recente sentenza, a seguito di un contenzioso che si era instaurato tra due coniugi, proprietari di una villetta "monofamiliare", ricadente in una area residenziale, nella quale era già presente un cospicuo numero di "altre costruzioni consimili", area soggetta a vincolo "paesaggistico", istituito con D.M. 5/11/1965 e relativo "alla zona che circonda il Castello di Collalto".
Questi coniugi / proprietari avevano deciso di instaurare pannelli per la cattura dell'energia solare, i cosiddetti fotovoltaici, integrati con il tetto dell'abitazione che avevano chiesto una autorizzazione paesaggistica, per il detto vincolo, ricevendone un rifiuto dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che riteneva "incompatibile" questo intervento di ristrutturazione edilizia, limitato al tetto, con i valori paesaggistici tutelati.
Di contrario avviso era stata l'Amministrazione comunale pronta a rilasciare la autorizzazione di sua competenza. La questione è stata portata all'attenzione del Tribunale Amministrativo veneto, con i doverosi supporti di fatto e di diritto, e i ricorrenti avevano dimostrato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, come leggesi in sentenza, si trovava " a chilometri di distanza" e che, dicono i Giudici amministrativi, la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione e formanti corpo con esso è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l'ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante. La sentenza, sub.n.148/2012, è stata assunta, dai Giudici del TAR, con la cosiddetta "forma" procedimentale "abbreviata", ex art. 60 del codice di procedura amministrativa. Autore: Prof. Avv. Ciro CENTORE.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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