La notizia è che in data 22 ottobre 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a mezzo dell'Ing. Sergio Dondolini della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, in risposta ad un'istanza procollata il 27 agosto 2012, si rivolge ad un Comune italiano (della Sicilia) ed al relativo Comando di Polizia Municipale.
L'oggetto del responso n. 5888 è: richiesta parere sull'installazione di una postazione fissa dell'autovelox.
In via preliminare il Funzionario corregge la tesi del Comune richiedente: "è pur vero che la strada in questione attraversa centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma tale condizione non è sufficiente per il mantenimento della qualifica di strada extraurbana".
"A tal riguardo" - prosegue la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - "...affinché i tratti interessati non costituiscano attraversamenti di centri abitati, devono necessariamente verificarsi anche le ulteriori condizioni di assenza di intersezioni a raso e di accessi privati, di presenza di attraversamenti pedonali protetti, ovvero di divieto di circolazione per i pedoni". Uhm, davvero molto interessante!
"Se tali condizioni sono verificate, il segnale di inizio di centro abitato è apposto in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana".
"Nel caso in esame" - aggiunge la nota del Ministero dei Trasporti - "tali condizioni sembrerebbero non essere presenti e pertanto il tratto interessato è a tutti gli effetti una strada urbana, anche se classificata 'strada extraurbana secondaria'".
"Conseguentemente" - e qui viene il bello - "dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall'art. 2, c. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002". Infine, conclude la Direzione dei Trasporti "essi possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi, e nel rispetto di quant'altro prescritto dalla Direttiva Maroni. E' fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l'accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità".
Ricordiamo che la Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Sottosezione 2, Pres. Umberto GOLDONI, Rel. Lina MATERA, con ordinanza del 28 novembre 2012, n. 21199, ha accolto il ricorso dell'automobilista che aveva vinto il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa avanti al GdP di Castel di Sangro, poi riformato - su appello della Prefettura de L'Aquila - dal Tribunale aquilano.
In particolare, il Giudice del Tribunale de L'Aquila dava atto dell'infondatezza delle doglianze mosse dall'ingiunto circa la mancata sottoscrizione da parte dell'agente accertatore e la mancata segnalazione della presenza sul tratto di strada in questione dell'apparecchio di rilevazione dell'andatura.
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di impugnazione.
Difettava nel caso di specie la preventiva informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di controllo di cui al D.L. n.121 del 2002, art. 4, co. 1.
Infatti, "è costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata".
Nel caso deciso dal Supremo Collegio di Piazza Cavour il Tribunale aquilano aveva dato atto della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, ma aveva dato credito alla Prefettura, secondo la quale la presenza sarebbe stata propalata attraverso gli organi di stampa locale.
Da ricordare che la Prefettura de L'Aquila è stata giustamente condannata al pagamento delle spese del grado di appello celebrato avanti al Tribunale abruzzese, liquidate in € 450,00, oltre alla refusione delle spese del grado di legittimità, liquidate in € 685,00.
Il 30 novembre 2012 Studio Cataldi aveva puntualmente dato notizia della significativa pronuncia degli Ermellini, che hanno condiviso la proposta di decisione compilata dalla Relatrice Lina Matera, con la procedura di cui all'art. 380 bis c.p.c.. Nei prossimi giorni torneremo sull'argomento: continuate a seguirci e, sul tema autovelox, per il momento andate a rileggerVi, se Vi va, il POSTA & RISPOSTA n.132 del 30 settembre 2011: Multe e autovelox - Qualche proposta tecnica - Preavviso della postazione
L'oggetto del responso n. 5888 è: richiesta parere sull'installazione di una postazione fissa dell'autovelox.
In via preliminare il Funzionario corregge la tesi del Comune richiedente: "è pur vero che la strada in questione attraversa centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma tale condizione non è sufficiente per il mantenimento della qualifica di strada extraurbana".
"A tal riguardo" - prosegue la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - "...affinché i tratti interessati non costituiscano attraversamenti di centri abitati, devono necessariamente verificarsi anche le ulteriori condizioni di assenza di intersezioni a raso e di accessi privati, di presenza di attraversamenti pedonali protetti, ovvero di divieto di circolazione per i pedoni". Uhm, davvero molto interessante!
"Se tali condizioni sono verificate, il segnale di inizio di centro abitato è apposto in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana".
"Nel caso in esame" - aggiunge la nota del Ministero dei Trasporti - "tali condizioni sembrerebbero non essere presenti e pertanto il tratto interessato è a tutti gli effetti una strada urbana, anche se classificata 'strada extraurbana secondaria'".
"Conseguentemente" - e qui viene il bello - "dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall'art. 2, c. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002". Infine, conclude la Direzione dei Trasporti "essi possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi, e nel rispetto di quant'altro prescritto dalla Direttiva Maroni. E' fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l'accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità".
Ricordiamo che la Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Sottosezione 2, Pres. Umberto GOLDONI, Rel. Lina MATERA, con ordinanza del 28 novembre 2012, n. 21199, ha accolto il ricorso dell'automobilista che aveva vinto il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa avanti al GdP di Castel di Sangro, poi riformato - su appello della Prefettura de L'Aquila - dal Tribunale aquilano.
In particolare, il Giudice del Tribunale de L'Aquila dava atto dell'infondatezza delle doglianze mosse dall'ingiunto circa la mancata sottoscrizione da parte dell'agente accertatore e la mancata segnalazione della presenza sul tratto di strada in questione dell'apparecchio di rilevazione dell'andatura.
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di impugnazione.
Difettava nel caso di specie la preventiva informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di controllo di cui al D.L. n.121 del 2002, art. 4, co. 1.
Infatti, "è costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata".
Nel caso deciso dal Supremo Collegio di Piazza Cavour il Tribunale aquilano aveva dato atto della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, ma aveva dato credito alla Prefettura, secondo la quale la presenza sarebbe stata propalata attraverso gli organi di stampa locale.
Da ricordare che la Prefettura de L'Aquila è stata giustamente condannata al pagamento delle spese del grado di appello celebrato avanti al Tribunale abruzzese, liquidate in € 450,00, oltre alla refusione delle spese del grado di legittimità, liquidate in € 685,00.
Il 30 novembre 2012 Studio Cataldi aveva puntualmente dato notizia della significativa pronuncia degli Ermellini, che hanno condiviso la proposta di decisione compilata dalla Relatrice Lina Matera, con la procedura di cui all'art. 380 bis c.p.c.. Nei prossimi giorni torneremo sull'argomento: continuate a seguirci e, sul tema autovelox, per il momento andate a rileggerVi, se Vi va, il POSTA & RISPOSTA n.132 del 30 settembre 2011: Multe e autovelox - Qualche proposta tecnica - Preavviso della postazione
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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