Sentenza n. 21660, depositata il 4 dicembre 2012, dalla Corte di Cassazione
In tema di addebito della separazione, con la sentenza n. 21660, depositata il 4 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato come sia sufficiente un'elevata conflittualità tra i coniugi per non far scattare l'addebito della separazione nonostante, prima della definitiva rottura, il coniuge abbia intrapreso una relazione extraconiugale. I giudici hanno spiegato che la relazione extraconiugale, di per sé, non può essere motivo di addebito della separazione se è già in atto una conflittualità nella coppia.
Secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c., dal matrimonio deriva l'obbligo di fedeltà reciproca e, in base all'art. 151 c.c. "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da rendere grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Il rapporto extraconiugale, sarebbe, di per sé, idoneo a determinare l'addebito ma se nella coppia è già elevata la conflittualità, l'adulterio non rappresenta la causa della separazione e, pertanto, non fa scattare l'addebito in capo al coniuge adultero.
E' necessaria, in altri termini, una valutazione complessiva dei comportamenti reciproci dei coniugi e l'identificazione del tradimento come motivo unico della volontà di separarsi.
Se il tradimento interviene nell'ambito di una preesistente situazione di crisi coniugale, anche se prima della rottura definitiva, esso non può costituire motivo di addebito.
Vai al testo della sentenza 21660/2012
Secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c., dal matrimonio deriva l'obbligo di fedeltà reciproca e, in base all'art. 151 c.c. "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da rendere grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Il rapporto extraconiugale, sarebbe, di per sé, idoneo a determinare l'addebito ma se nella coppia è già elevata la conflittualità, l'adulterio non rappresenta la causa della separazione e, pertanto, non fa scattare l'addebito in capo al coniuge adultero.
E' necessaria, in altri termini, una valutazione complessiva dei comportamenti reciproci dei coniugi e l'identificazione del tradimento come motivo unico della volontà di separarsi.
Se il tradimento interviene nell'ambito di una preesistente situazione di crisi coniugale, anche se prima della rottura definitiva, esso non può costituire motivo di addebito.
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