Sentenza n. 22381/2012 della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 22381/2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto che per lo scontro con un altro veicolo, a seguito dell'invasione della corsia opposta, ne può rispondere solo l'automobilista che ha sbandato: l'eccesso di velocità dell'altro mezzo può infatti risultare ininfluente ai fini dell'accertamento delle responsabilità.
La Suprema Corte, in circa 15 pagina di motivazione, ha inoltre ricordato che in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista dall'articolo 2054 del codice civile, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera soltanto ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità.
Ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, nonché dall'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie un camionista viaggiava a 55 km/h laddove il limite era di 50 Km/h. L'incidente era avvenuto in condizioni di perfetta luminosità mentre il punto d'urto si collocava nella corsia di marcia del camion. In sostanza il camionista aveva tenuto strettamente la destra, mentre il conducente dell'autovettura antagonista aveva invaso la corsia opposta di marcia. Per tale ragione il modesto eccesso di velocità doveva considerarsi ininfluente nella determinazione del sinistro.
I ricorrenti avrebbero voluto che si applicasse la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'articolo 2054 del codice civile ed hanno affermato che il conducente "è tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo" e nella specie tale prova liberatoria non è stata fornita. Sempre secondo il ricorrente tale prova si sarebbe dovuta identificare nella dimostrazione che, se il limite di velocità fosse stato rispettato, l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato.
La Corte di Cassazione ha però ricordato come sia ormai acquisito che l'applicazione dell'articolo 2054 deve considerarsi sussidiaria ed operante solo se non c'è possibilità di accertare in concreto la misura delle rispettive responsabilità.
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La Suprema Corte, in circa 15 pagina di motivazione, ha inoltre ricordato che in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista dall'articolo 2054 del codice civile, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera soltanto ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità.
Ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, nonché dall'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie un camionista viaggiava a 55 km/h laddove il limite era di 50 Km/h. L'incidente era avvenuto in condizioni di perfetta luminosità mentre il punto d'urto si collocava nella corsia di marcia del camion. In sostanza il camionista aveva tenuto strettamente la destra, mentre il conducente dell'autovettura antagonista aveva invaso la corsia opposta di marcia. Per tale ragione il modesto eccesso di velocità doveva considerarsi ininfluente nella determinazione del sinistro.
I ricorrenti avrebbero voluto che si applicasse la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'articolo 2054 del codice civile ed hanno affermato che il conducente "è tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo" e nella specie tale prova liberatoria non è stata fornita. Sempre secondo il ricorrente tale prova si sarebbe dovuta identificare nella dimostrazione che, se il limite di velocità fosse stato rispettato, l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato.
La Corte di Cassazione ha però ricordato come sia ormai acquisito che l'applicazione dell'articolo 2054 deve considerarsi sussidiaria ed operante solo se non c'è possibilità di accertare in concreto la misura delle rispettive responsabilità.
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