"E' affidato alla libera iniziativa imprenditoriale l'eventuale cambiamento dell'organizzazione lavorativa, che implichi anche una riduzione della forza lavoro, al fine di ottenere il migliore risultato economico. Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore
, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa." Con tale motivazione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 579 dell'11 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso di una lavoratrice, licenziata dalla Società Cooperativa a responsabilità limitata presso cui prestava servizio di assistenza agli anziani, avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva rigettato la richiesta di illegittimità del licenziamento ritenendo superfluo il richiesto accertamento del numero dei dipendenti della società datrice di lavoro stante le dichiarazioni testimoniali assunte e desumibile anche dalle accertate modeste dimensioni della stessa azienda capace di assistere non più di dieci anziani.

La lavoratrice affermava che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto legittimo il licenziamento

per riduzione del personale pur in presenza del medesimo numero di anziani da assistere e, quindi, senza alcuna riduzione dell'attività; inoltre la stessa corte d'appello afferma che la ricorrente era stata sostituita dalla stessa legale rappresentante della società e dalla di lei figlia, a riprova che non vi era stata alcuna riduzione dell'attività; infine, trattandosi di società di capitali, il lavoro prestato dai soci, e quindi anche dalla legale rappresentante, configura lavoro di dipendenti a conferma che la ricorrente era stata comunque sostituita.

Pertanto - secondo la lavoratrice - "la corte territoriale, affermando che la domanda della ricorrente era infondata in quanto fondata sulla violazione delle norme sui licenziamenti collettivi inapplicabile stante il limitato numero dei dipendenti, avrebbe comunque omesso di accertare l'illegittimità del licenziamento con riferimento all'art. 3 della legge 604 del 1966 applicabile alle imprese con meno di quindici dipendenti."

Motivo infondato secondo la Suprema Corte poiché la ricorrente censura un accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale basato su considerazioni logiche oltre che su prove testimoniali attestanti il requisito dimensionale e la consistenza dell'attività, irrilevanti sono pure le considerazioni relative alla mancata riduzione dell'attività o sull'impiego di altra forza lavoro costituita da soci lavoratori, essendo evidentemente affidato alla libera iniziativa imprenditoriale l'eventuale cambiamento dell'organizzazione lavorativa.


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