La lavoratrice affermava che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto legittimo il licenziamento
per riduzione del personale pur in presenza del medesimo numero di anziani da assistere e, quindi, senza alcuna riduzione dell'attività; inoltre la stessa corte d'appello afferma che la ricorrente era stata sostituita dalla stessa legale rappresentante della società e dalla di lei figlia, a riprova che non vi era stata alcuna riduzione dell'attività; infine, trattandosi di società di capitali, il lavoro prestato dai soci, e quindi anche dalla legale rappresentante, configura lavoro di dipendenti a conferma che la ricorrente era stata comunque sostituita.Pertanto - secondo la lavoratrice - "la corte territoriale, affermando che la domanda della ricorrente era infondata in quanto fondata sulla violazione delle norme sui licenziamenti collettivi inapplicabile stante il limitato numero dei dipendenti, avrebbe comunque omesso di accertare l'illegittimità del licenziamento con riferimento all'art. 3 della legge 604 del 1966 applicabile alle imprese con meno di quindici dipendenti."
Motivo infondato secondo la Suprema Corte poiché la ricorrente censura un accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale basato su considerazioni logiche oltre che su prove testimoniali attestanti il requisito dimensionale e la consistenza dell'attività, irrilevanti sono pure le considerazioni relative alla mancata riduzione dell'attività o sull'impiego di altra forza lavoro costituita da soci lavoratori, essendo evidentemente affidato alla libera iniziativa imprenditoriale l'eventuale cambiamento dell'organizzazione lavorativa.