Il codice di procedura civile, già in apertura, agli articoli 1 e seguenti affronta il tema della ripartizione di giurisdizione e competenza tra diversi i uffici giudiziari, fornendo fondamentali criteri di suddivisione ai fini di identificare l'organo giudicante che eserciterà il relativo potere di legge. La Suprema Corte nella sentenza in oggetto si è espressa decisamente contro interpretazioni "fantasiose" che potrebbero scaturire dalla lettura degli articoli sopra menzionati. In particolare la Cassazione ha sancito la nullità della dichiarazione di incompetenza funzionale proclamata da un magistrato, il quale, contestualmente alla stessa, abbia indicato come funzionalmente competente un giudice del medesimo ufficio giudiziario.
La competenza c.d. "funzionale", al contrario di quella per valore, per materia e per territorio (ipotesi queste espressamente indicate nel codice di procedura civile ai sopra citati articoli) è frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Essa consiste in una ripartizione del potere giudiziale basata sullo stato e sullo sviluppo del processo e generalmente tale criterio viene adottato nell'ambito del procedimento penale (ipotesi in cui si susseguono diverse competenze funzionali, ad esempio del GIP o del GUP, a seconda del grado di avanzamento del procedimento stesso); ma anche in ambito civile, ad esempio stabilendo quale sia la competenza di Tribunale, Corte d'Appello o Corte di Cassazione. Il criterio di competenza funzionale permette in definitiva di individuare in via esclusiva a quale organo o a quale singolo magistrato fa capo una specifica funzione giurisdizionale.
Esso deve essere tuttavia interpretato in maniera restrittiva; e nel caso di specie i supremi giudici hanno ribadito questa necessità.
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