L'assemblea condominiale ha il potere di decidere a maggioranza di modificare, sostituire o addirittura sopprimere un servizio comune anche se questo è stato istituito e disciplinato dal regolamento a patto che ciò non vada ad incidere sui diritti dei singoli condomini.
A dirlo è la seconda sezione civile della corte di cassazione (sentenza numero 945 del 16 gennaio 2013). Come spiega la Corte, infatti, i poteri dell'assemblea riguardano l'intera gestione degli impianti comuni e servizi e non può essere impedita dalla volontà contraria di un solo partecipante. Per questo l'assemblea può regolamentare beni e servizi comuni per rendere migliore l'utilizzazione anche se ciò può comportare la dismissione del servizio.
Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda due condomini che avevano impugnato una delibera con cui l'assemblea condominiale in presenza di 19 condomini che rappresentavano 627,5 millesimi, aveva deliberato di autorizzare "chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all'uso dell'attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l'eventuale caldaia di produzione di acqua calda".
Il condominio costituendosi in giudizio contestava la domanda facendo presente che i collettori condominiali dei rifiuti avevano perso da tempo la loro destinazione comune pertanto la delibera non costituiva un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile.
In primo grado la domanda veniva rigettata e i due condomini si rivolgevano a corte d'appello di Torino che accoglieva il gravame. La Corte di Cassazione, su ricorso nel condominio ha poi cassato la sentenza impugnata rinviando il caso ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
Qui di seguito la motivazione della sentenza.
Vai al testo della motivazione della sentenza 945/2013
A dirlo è la seconda sezione civile della corte di cassazione (sentenza numero 945 del 16 gennaio 2013). Come spiega la Corte, infatti, i poteri dell'assemblea riguardano l'intera gestione degli impianti comuni e servizi e non può essere impedita dalla volontà contraria di un solo partecipante. Per questo l'assemblea può regolamentare beni e servizi comuni per rendere migliore l'utilizzazione anche se ciò può comportare la dismissione del servizio.
Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda due condomini che avevano impugnato una delibera con cui l'assemblea condominiale in presenza di 19 condomini che rappresentavano 627,5 millesimi, aveva deliberato di autorizzare "chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all'uso dell'attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l'eventuale caldaia di produzione di acqua calda".
Il condominio costituendosi in giudizio contestava la domanda facendo presente che i collettori condominiali dei rifiuti avevano perso da tempo la loro destinazione comune pertanto la delibera non costituiva un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile.
In primo grado la domanda veniva rigettata e i due condomini si rivolgevano a corte d'appello di Torino che accoglieva il gravame. La Corte di Cassazione, su ricorso nel condominio ha poi cassato la sentenza impugnata rinviando il caso ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
Qui di seguito la motivazione della sentenza.
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