Nonostante in fase di separazione spesso si possa arrivare anche a scannarsi per un vaso, esistono anche esempi di grande civiltà in cui gli ex-partner non solo si sopportano, ma addirittura continuano a volersi bene. Parliamo certamente di casi rari, ma che comunque creano degli esempi di giudizio interessanti.
La Cassazione di recente ha deciso che in caso di morte dell'ex-partner, provocata da incidente, l'altro vada risarcito. Purché i rapporti tra i due fossero rimasti civili e affettuosi. La Terza sezione civile, con sentenza 1025/2012, ha così convalidato un risarcimento di 25 mila euro nei confronti di un marito separato di Milano, Roberto F. per la morte della ex moglie 42enne Olimpia, avvenuta nel gennaio 1993 a causa di un incidente stradale. Ex-moglie dalla quale aveva avuto un bambino. In origine il Tribunale aveva concesso all'ex marito un risarcimento molto piu' alto, pari a 168 mila euro. La somma era stata poi ridotta a 25 mila euro dalla Corte d'Appello di Milano. Sentenza che ora ha trovato conferma in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, però il risarcimento è concesso solo nel caso in cui realmente i rapporti fossero amichevoli, tali da provocare un vero e sincero dolore per la perdita. Secondo i giudici della Suprema Corte infatti "il risarcimento del danno non patrimoniale come pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito", ossia l'incidente stradale, "abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona piu' o meno cara".
E alla faccia di chi pensa che tra ex possano esserci solo acidi scambi di battute, gli ermellini precisano invece che la separazione "in sé e per sé non e' di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. Basta dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite". La richiesta di risarcimento dunque può essere esaudita anche se "non c'e' più un progetto di vita in comune".
barbaralgsordi@gmail.it
La Cassazione di recente ha deciso che in caso di morte dell'ex-partner, provocata da incidente, l'altro vada risarcito. Purché i rapporti tra i due fossero rimasti civili e affettuosi. La Terza sezione civile, con sentenza 1025/2012, ha così convalidato un risarcimento di 25 mila euro nei confronti di un marito separato di Milano, Roberto F. per la morte della ex moglie 42enne Olimpia, avvenuta nel gennaio 1993 a causa di un incidente stradale. Ex-moglie dalla quale aveva avuto un bambino. In origine il Tribunale aveva concesso all'ex marito un risarcimento molto piu' alto, pari a 168 mila euro. La somma era stata poi ridotta a 25 mila euro dalla Corte d'Appello di Milano. Sentenza che ora ha trovato conferma in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, però il risarcimento è concesso solo nel caso in cui realmente i rapporti fossero amichevoli, tali da provocare un vero e sincero dolore per la perdita. Secondo i giudici della Suprema Corte infatti "il risarcimento del danno non patrimoniale come pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell'altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l'altrui fatto illecito", ossia l'incidente stradale, "abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona piu' o meno cara".
E alla faccia di chi pensa che tra ex possano esserci solo acidi scambi di battute, gli ermellini precisano invece che la separazione "in sé e per sé non e' di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. Basta dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l'evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite". La richiesta di risarcimento dunque può essere esaudita anche se "non c'e' più un progetto di vita in comune".
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