Con ordinanza n.8 del 2012, il Tribunale di Ascoli Piceno nel decidere in merito alla richiesta di risarcimento danni da responsabilità medica per la morte di un neonato in favore dei prossimi congiunti ha stabilito che nessun danno può essere riconosciuto ai nonni dovendosi ritenere che "la configurabilità della lesione giuridicamente rilevante del rapporto parentale fra nonni e nipoti non ricorre in 're ipsa' ma necessita di specifica dimostrazione". Nella fattispecie non era stata fornita alcuna prova sulla sussistenza di un rapporto di convivenza con i genitori del neonato o della vicinanza alla madre durante il periodo della gravidanza e al momento del parto.
Nella stessa sentenza il Tribunale, in relazione agli altri prossimi congiunti, chiarisce che la perdita del rapporto parentale corrisponde ad un'ipotesi di danno da sofferenza soggettiva di carattere non patrimoniale ed è risarcibile a prescindere dalla sussistenza o meno di una fattispecie di reato perché "reca lesione all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libertà e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli articoli 2, 29 e 30 della costituzione".
Per quanto riguarda poi la determinazione del danno il Tribunale fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e alla 'forbice' minima e massima prevista per la perdita del rapporto parentale. Secondo il Tribunale "per determinare l'importo dovuto fra il minimo ed il massimo si deve tenere conto soprattutto dei seguenti criteri: intensità del rapporto affettivo tra vittima superstite; età della vittima; età del superstite; convivenza o meno con la vittima; composizione del nucleo familiare".
Nella stessa sentenza il Tribunale, in relazione agli altri prossimi congiunti, chiarisce che la perdita del rapporto parentale corrisponde ad un'ipotesi di danno da sofferenza soggettiva di carattere non patrimoniale ed è risarcibile a prescindere dalla sussistenza o meno di una fattispecie di reato perché "reca lesione all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libertà e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli articoli 2, 29 e 30 della costituzione".
Per quanto riguarda poi la determinazione del danno il Tribunale fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e alla 'forbice' minima e massima prevista per la perdita del rapporto parentale. Secondo il Tribunale "per determinare l'importo dovuto fra il minimo ed il massimo si deve tenere conto soprattutto dei seguenti criteri: intensità del rapporto affettivo tra vittima superstite; età della vittima; età del superstite; convivenza o meno con la vittima; composizione del nucleo familiare".
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