La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1478 del 22 gennaio 2013, ha affermato che il comportamento del lavoratore che rifiuta la prestazione, poichè a conoscenza di difetti negli impianti e nella organizzazione del lavoro relativi alle operazioni di bonifica dall'amianto, ritenuti pericolosi per la salute degli addetti a tali lavorazioni, è giustificato come reazione all'inadempimento da parte dei datore di lavoro agli obblighi nascenti dall'art. 2087 c.c.
Il Tribunale aveva precisato che"il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma poi si erano rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, esprimesse una giustificata reazione all'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che dopo la timbratura all'orologio marcatempo i lavoratori si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall'Officina". E tale valutazione non appare irragionevole agli occhi dei giudici di legittimità "tenuto conto dei motivi dell'iniziativa, indicate dal Tribunale nell'avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico che riportava notizie allarmanti con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato."
La Suprema Corte ha altresì precisato che " la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudale, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute".
Il Tribunale aveva precisato che"il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma poi si erano rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, esprimesse una giustificata reazione all'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che dopo la timbratura all'orologio marcatempo i lavoratori si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall'Officina". E tale valutazione non appare irragionevole agli occhi dei giudici di legittimità "tenuto conto dei motivi dell'iniziativa, indicate dal Tribunale nell'avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico che riportava notizie allarmanti con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato."
La Suprema Corte ha altresì precisato che " la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudale, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute".
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