Con questa pronuncia la Suprema Corte ha confermato un orientamento in tema di risarcimento del danno da trabocchetto o insidia stradale, riconoscendo tuttavia una forma di concorso di colpa a carico dell'automobilista che, a causa della velocità sostenuta, incorra nel fatto lesivo.
E' onere dell'ente gestore del tratto stradale effettuare quegli interventi di mantenimento volti ad evitare il formarsi delle c.d. "insidie", intendendosi con questo termine quel pericolo occulto, non visibile e non prevedibile idoneo a causare danni all'utente.
Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del soggetto responsabile (la pubblica amministrazione o, come in questo caso, l'Anas) è causa di risarcimento del danno in forza del principio fondante del "neminem laedere".
Come spiega la Corte l'insidia stradale "intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale".
Secondo la Corte la norma di riferimento rimane l'articolo 2043 e la colpa dell'ente gestore sussiste per il fatto di aver creato un affidamento nell'utente della strada e delle sue pertinenze "sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto invece nella realtà è accaduto".
Il rapporto particolare che si viene ad instaurare tra utilizzatore e gestore del tratto stradale fa sì che in capo al primo si venga a creare un affidamento circa la sicurezza di percorrenza del tratto stradale in oggetto. Nel caso di specie l'Anas è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di un automobilista il cui veicolo, a causa delle buche presenti sul manto stradale, era uscito di strada urtando contro il guardrail (anch'esso in cattivo stato di manutenzione) provocando un impatto che gli aveva causato la perdita degli arti inferiori.
L'entità del risarcimento è stata tuttavia attenuata complessivamente dei due terzi una volta accertato giudizialmente che il conducente aveva violato sensibilmente i limiti di velocità imposti dal codice della strada.
Vai al testo della sentenza 907/2013