In particolare un giudice di pace, il quale - in qualità di organismo funzionalmente competente - sia chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di accertamento del controcredito in ambito di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (da lui stesso emesso; la competenza al giudice di pace del relativo giudizio di impugnazione, forma particolare di procedimento il quale contempla nelle vesti di attore proprio il debitore, è normativamente sancita dall'articolo 645 codice di procedura civile) deve previamente valutare l'ammontare complessivo della richiesta avanzata dalla parte.
Essendo la sua competenza inderogabile, nel caso in cui, come in quello in esame, il valore del controcredito vantato superi il limite fissato dalla legge, unita alla domanda di condanna al residuo a seguito di compensazione, egli è tenuto a separare le due cause per rimettere quella che va oltre la propria competenza al giudice superiore.
In attesa della pronuncia dell'organo competente circa l'accertamento del controcredito il giudice di pace
potrà o sospendere il giudizio principale e/o pronunciarsi in merito all'eventuale porzione di credito ritenuta non controversa. Se il giudice di pace dovesse erroneamente rimettere alla giurisdizione superiore l'intera controversia, il giudice adito potrà sollevare conflitto di competenza ex articolo 45 codice di procedura civile. Vai al testo della sentenza 14709/2012