La legge qualifica come "usurari" quegli interessi che, a qualsiasi titolo dovuti (così come esplica il primo comma dell'articolo 1 decreto legge n. 394 del 2000, il quale amplia al massimo il raggio di operatività della normativa in oggetto) superano i limiti stabiliti dalla legge.
Affinchè siano qualificati come tali il momento rilevante per il nostro ordinamento è proprio quello di promissione o pattuizione degli stessi. Nell'ampia categoria delineata dalla normativa speciale rientrano dunque anche gli interessi moratori dovuti, come nel caso di specie, a seguito di conclusione di contratto di mutuo ex articolo 1815 codice civile. Dal punto di vista civilistico la clausola contemplante il tasso di interesse considerato usurario è nulla e "non sono dovuti interessi"; ma la fattispecie integra anche relativo reato penale, così come previsto dall'articolo 644 codice penale.
In particolare il dettato normativo penale allarga ulteriormente la categoria in esame, affermando che occorre prendere in considerazione gli eventi caso per caso, confrontando il tasso applicato con quello "medio praticato per operazioni similari", verificando altresì che, al momento della pattuizione, il promittente non versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
La Suprema Corte ha così qualificato come usurari quegli interessi dovuti dal privato in qualità di maggiorazione dovuta ad interessi moratori già in precedenza convenuti, poiché gli stessi avrebbero superato il limite massimo stabilito dalla legge, azionando tutte le conseguenze sopra descritte.
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