Regola generale dettata dagli articoli 31 e 33 del codice di procedura civile è che le parti possano proporre al giudice "territorialmente competente per la domanda principale" richiesta di connessione di cause aventi il medesimo oggetto, o in ogni caso presentare, unitamente alla domanda principale, anche quella accessoria, in deroga al principio della competenza per territorio e pur sempre rispettando i canoni dettati in tema di competenza per valore.
Nel caso in cui alla stipulazione di un contratto corrispondano determinate obbligazioni accessorie, queste ultime, per quanto riguarda la competenza operante ex lege, seguono i medesimi criteri adottati per la determinazione del foro dell'obbligazione principale.
Così, nel caso in cui sorga una controversia tra un cliente ed il proprio istituto di credito circa lo stato di insolvenza del primo (in particolare, un saldo di conto corrente negativo che aveva spinto il cliente a sottoscrivere a copertura dello stesso un contratto di fideiussione, poi non onorato) stabilisce con questa sentenza
la Suprema Corte che anche la seconda obbligazione, accessoria rispetto al vincolo di conto corrente, deve seguire il foro stabilito dall'accordo tra le parti, sottoscritto dal cliente all'atto di apertura del conto ex articolo 28 codice di procedura civile (che prevede una deroga alla competenza per territorio basata sull'accordo delle parti). A nulla valendo la circostanza che tale sottoscrizione sia stata invece omessa in occasione di stipulazione della fideiussione, essendo intrinseca la natura accessoria di questo particolare contratto rispetto al rapporto principale di conto corrente.Vai al testo della sentenza 180/2013