Le compagnie aeree sono obbligate a prestare assistenza ai passeggeri, anche se il volo è rimandato o annullato a causa di circostanze eccezionali. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, prendendo in esame il caso dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, in Islanda, con la sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-12/11.

Nella sentenza 629/10 del 23 ottobre 2012 la Corte affermava che i parametri di risarcimento del danno dettati dal Regolamento CE 261/2004 si applicano in caso di sbarco posticipato di tre ore rispetto all'orario previsto, con compensazione forfettaria per il passeggero tra i 250 e i 600 euro in caso di volo cancellato.

Sebbene con la suddetta sentenza sia stato stabilito che il risarcimento non può essere richiesto in caso di ritardo per circostanze eccezionali, come quella dell'eruzione di un vulcano, non evitabile e non preventivabile, la Corte di Giustizia ha ribadito che anche in tali casi le compagnie non sono esonerate dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra.

Anche in circostanze eccezionali, quindi, i vettori devono necessariamente fornire pasti, bevande e alloggio ai malcapitati clienti, senza limitazioni relative al tempo e al denaro. In caso di inadempienza, il passeggero privato dell'assistenza obbligatoria può richiedere un rimborso.

Nel caso di specie, la sig.ra McDonagh, tra i passeggeri del volo Faro-Dublino del 17 aprile 2010, e ritornata a casa in Irlanda soltanto il 24 aprile, ha ottenuto un rimborso pari a 1.130 euro circa da parte di Ryan Air, che non le aveva fornito assistenza alcuna, rimborso pari alle spese sostenute in quel periodo per pasti, bevande, albergo e trasporti.


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