Per poter richiedere il risarcimento dei danni da cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile è necessario fornire la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Solo dopo che il danneggiato ha dimostrato il nesso causale il convenuto, che vuole liberarsi dall'obbligo risarcitorio, deve dimostrare il caso fortuito.
E' quanto chiarisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 2660/2013 spiegando che, la prova del nesso causale diventa indispensabile soprattutto nei casi in cui "il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte".
Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour è stata respinta la domanda di risarcimento danni rivolta alla pubblica amministrazione da un pedone che era inciampato su di un cordolo lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori di sistemazione del manto stradale.
Dopo essere inciampato il pedone era andato a sbattere contro un mucchio di pietre.
Il danneggiato, nel corso del processo, non aveva dimostrato che la situazione in cui si trova la strada potesse costituire un pericolo tenendo conto anche del normale livello di attenzione può essere richiesto agli utenti della strada.
In particolare la Corte fa rilevare come il danneggiato abitasse sul posto e pertanto potesse conoscere la situazione dei luoghi dato che li frequentava quotidianamente.
E' quanto chiarisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 2660/2013 spiegando che, la prova del nesso causale diventa indispensabile soprattutto nei casi in cui "il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte".
Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour è stata respinta la domanda di risarcimento danni rivolta alla pubblica amministrazione da un pedone che era inciampato su di un cordolo lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori di sistemazione del manto stradale.
Dopo essere inciampato il pedone era andato a sbattere contro un mucchio di pietre.
Il danneggiato, nel corso del processo, non aveva dimostrato che la situazione in cui si trova la strada potesse costituire un pericolo tenendo conto anche del normale livello di attenzione può essere richiesto agli utenti della strada.
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