L'avvocato otteneva un decreto ingiuntivo contro il cliente il quale a sua volta proponeva opposizione.
In primo grado, il giudice di pace aveva dato ragione all'avvocato condannando il suo cliente al pagamento delle somme richieste. In secondo grado però la sentenza veniva ribaltata ed il cliente veniva così esonerato dal pagamento. Il giudice dell'appello stabiliva anche che al legale subentrato fossero dovuti solo gli oneri per la mera attività materiale (circa 90 euro) e non per l'attività di ricerca e per la prestazione intellettuale.
Il caso finiva quindi dinanzi la Corte di Cassazione dove il professionista sosteneva che l'attività svolta presupponeva anche uno studio della controversia e quindi una prestazione intellettuale.
La Corte di Cassazione, seguendo l'iter logico giuridico del giudice di secondo grado, ne ha confermato la tesi. In particolare l'avvocato ricorrente confermava in giudizio di non aver ricevuto dal cliente il mandato di difesa, ma che il cliente aveva paventato una responsabilità professionale dell'avvocato nel caso in cui la controversia amministrativa oggetto della prestazione avesse avuto un esito infausto, da ciò il legale deduce una sorta di mandato alla difesa vera e propria.
La parte soccombente inoltre riteneva che pur non avendo partecipato alla redazione dell'atto introduttivo, aveva comunque dovuto svolgere delle attività di ricerca e di studio della controversia e da ciò nasceva il diritto all'onorario.
La Cassazione, di contrario avviso, ha ritenuto invece che l'attività di studio e di ricerca deve essere fatta anche con il confronto diretto con il cliente e queste sono attività che vengono svolte prima della redazione dell'atto introduttivo, di conseguenza l'opera intellettuale era stata posta in essere dal primo legale e il secondo che ha semplicemente depositato il ricorso, effettuato le notificazioni e l'attività di prelievo della documentazione, ma non ha svolto attività di studio e prestazione di opera intellettuale. L'attività posta in essere dall'avvocato subentrato ad avviso della Corte deve essere classificata come mero incarico procuratorio e a nulla vale la paventata responsabilità da parte del cliente per l'eventuale risultato infelice.
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