Nuova rilevante pronunciata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione sulle responsabilità del condominio e delle imprese nel caso di furto in appartamento, si tratta della sentenza 1890/ 2013 che, oltre a ripercorrere il percorso logico/giuridico che ha portato il giudice di secondo grado a quella pronuncia, risolve anche questioni che possono essere definite di rito e riguardano l'introduzione del ricorso in Cassazione.
La situazione era di sicuro eccezionale infatti il ricorrente aveva subito il furto in appartamento e l'ingresso in casa dei ladri era stato agevolato dai ponteggi per i lavori in corso nel condominio stesso.
Per questo motivo il ricorrente aveva agito in tutela per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio e dell'impresa che aveva montato i ponteggi stessi. La sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Milano aveva accolto i motivi del ricorrente, ma la stessa sentenza era stata impugnata dall'impresa e dal condominio e in secondo grado la sentenza è stata riformata in favore degli appellanti.
Da qui il ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del ricorrente non già perché il condominio e l'impresa avevano adottato tutti i provvedimenti necessari ad evitare i furti, ma bensì perché vi era stata una delibera condominiale, a cui aveva partecipato anche il ricorrente, in cui per eccessiva onerosità l'assemblea aveva rinunciato all'installazione dei sistemi di allarme sul ponteggio.
E' stato infatti dimostrato che l'impresa aveva sollecitato l'installazione dell'antifurto proprio perché il ponteggio poteva facilitare l'ingresso di malintenzionati, ma l'assemblea condominiale non aveva aderito a tale sollecitazione. Il ricorrente d'altronde, pur essendo presente all'adunanza, anche in tale sede non aveva manifestato in alcun modo contrarietà alla posizione espressa dall'assemblea.
Non bastasse ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso anche perché i preziosi rubati erano mal custoditi infatti, nonostante l'ingente valore, erano contenuti in una scatola nell'armadio e non in una cassaforte o in un blindato. La Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto valuta anche le questioni di rito ovvero i vizi nell'introduzione del ricorso stesso perché nel ricorso non sono indicate le norme di legge che secondo il ricorrente sarebbero state violate e non sono ben precisati i motivi di censura della motivazione della sentenza di secondo grado. Afferma infatti la Cassazione che la legge individua una serie di motivi di critica verso la motivazione, ma questi tra di loro sono alternativi e non possono essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al giudice la discrezione nello scegliere il vizio da cui è colpita la motivazione. I vizi previsti sono "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione", questi stessi secondo la Corte possono essere chiamati in uno stesso giudizio solo per proposizioni diverse della stessa sentenza, ma non genericamente riferibili alla motivazione in toto perché un'omessa motivazione è in contraddizione con un' insufficiente o contraddittoria motivazione.
Vai al testo della sentenza 1890/2013
La situazione era di sicuro eccezionale infatti il ricorrente aveva subito il furto in appartamento e l'ingresso in casa dei ladri era stato agevolato dai ponteggi per i lavori in corso nel condominio stesso.
Per questo motivo il ricorrente aveva agito in tutela per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio e dell'impresa che aveva montato i ponteggi stessi. La sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Milano aveva accolto i motivi del ricorrente, ma la stessa sentenza era stata impugnata dall'impresa e dal condominio e in secondo grado la sentenza è stata riformata in favore degli appellanti.
Da qui il ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del ricorrente non già perché il condominio e l'impresa avevano adottato tutti i provvedimenti necessari ad evitare i furti, ma bensì perché vi era stata una delibera condominiale, a cui aveva partecipato anche il ricorrente, in cui per eccessiva onerosità l'assemblea aveva rinunciato all'installazione dei sistemi di allarme sul ponteggio.
E' stato infatti dimostrato che l'impresa aveva sollecitato l'installazione dell'antifurto proprio perché il ponteggio poteva facilitare l'ingresso di malintenzionati, ma l'assemblea condominiale non aveva aderito a tale sollecitazione. Il ricorrente d'altronde, pur essendo presente all'adunanza, anche in tale sede non aveva manifestato in alcun modo contrarietà alla posizione espressa dall'assemblea.
Non bastasse ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso anche perché i preziosi rubati erano mal custoditi infatti, nonostante l'ingente valore, erano contenuti in una scatola nell'armadio e non in una cassaforte o in un blindato. La Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto valuta anche le questioni di rito ovvero i vizi nell'introduzione del ricorso stesso perché nel ricorso non sono indicate le norme di legge che secondo il ricorrente sarebbero state violate e non sono ben precisati i motivi di censura della motivazione della sentenza di secondo grado. Afferma infatti la Cassazione che la legge individua una serie di motivi di critica verso la motivazione, ma questi tra di loro sono alternativi e non possono essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al giudice la discrezione nello scegliere il vizio da cui è colpita la motivazione. I vizi previsti sono "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione", questi stessi secondo la Corte possono essere chiamati in uno stesso giudizio solo per proposizioni diverse della stessa sentenza, ma non genericamente riferibili alla motivazione in toto perché un'omessa motivazione è in contraddizione con un' insufficiente o contraddittoria motivazione.
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