Per richiedere l'adempimento di un preliminare di compravendita di un immobile ed agire quindi per l'esecuzione in forma specifica, non c'è bisogno che il contratto sia stato firmato da entrambi i coniugi che si trovano in regime di comunione legale. E' quando ricorda la Corte di Cassazione (sentenza numero 2202/2013) chiarendo che "la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 del codice civile (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento)".
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour una società di costruzioni aveva acquistato un immobile ed aveva invitato i venditori a comparire dinanzi al notaio. Avendo già versato una caparra, l'acquirente aveva dichiarato di mettere a disposizione dei venditori il prezzo residuo. Non avendo avuto riscontro la società dava inizio alle azioni legali chiedendo che venisse emessa sentenza per produrre gli effetti del contratto non concluso.
L'immobile acquistato era però di proprietà non solo del convenuto ma anche di sua moglie che, non aveva mai firmato il contratto. La donna quindi nel costituirsi in giudizio dichiarava di aver avuto conoscenza del preliminare solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo così il trasferimento della proprietà all'acquirente rigettando però la domanda di risarcimento danni.
La Corte d'Appello successivamente riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda proposta dall'impresa acquirente. Secondo la Corte d'Appello l'esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge che non aveva firmato il contratto ed è rimasto estraneo al rapporto.
Il caso finiva quindi in cassazione dove i Giudici della Suprema corte hanno ricordato che "l'assenza del consenso del coniuge non impedisce il trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile". Infatti - spiega la Corte - occorre premettere che le sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici - diversamente da quanto asserito del giudice del gravame - hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto.
La Corte di Cassazione fa notare da ultimo che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto "è stata respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate" circa "la nullità ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge".
Vai al testo della sentenza 2202 /2013
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour una società di costruzioni aveva acquistato un immobile ed aveva invitato i venditori a comparire dinanzi al notaio. Avendo già versato una caparra, l'acquirente aveva dichiarato di mettere a disposizione dei venditori il prezzo residuo. Non avendo avuto riscontro la società dava inizio alle azioni legali chiedendo che venisse emessa sentenza per produrre gli effetti del contratto non concluso.
L'immobile acquistato era però di proprietà non solo del convenuto ma anche di sua moglie che, non aveva mai firmato il contratto. La donna quindi nel costituirsi in giudizio dichiarava di aver avuto conoscenza del preliminare solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo così il trasferimento della proprietà all'acquirente rigettando però la domanda di risarcimento danni.
La Corte d'Appello successivamente riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda proposta dall'impresa acquirente. Secondo la Corte d'Appello l'esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge che non aveva firmato il contratto ed è rimasto estraneo al rapporto.
Il caso finiva quindi in cassazione dove i Giudici della Suprema corte hanno ricordato che "l'assenza del consenso del coniuge non impedisce il trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile". Infatti - spiega la Corte - occorre premettere che le sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici - diversamente da quanto asserito del giudice del gravame - hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto.
La Corte di Cassazione fa notare da ultimo che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto "è stata respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate" circa "la nullità ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge".
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