In tema di quantificazione dell'assegno di mantenimento, con sentenza n. 2186/2013, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, confermando l'orientamento predominante in materia, ha ricordato che l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio.
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Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi. Nel caso di specie, il reddito del marito è determinato quasi esclusivamente dal canone di locazione
derivante da un cospicuo patrimonio immobiliare mentre quello della donna, proprietaria di un immobile, è dato dalla sua attività professionale di agente immobiliare (oltre che beneficia della casa familiare. Sempre in tema di assegno di mantenimento, la prima sezione civile ha recentemente emesso un'altra pronuncia (prima sezione civile 2312/2013), con la quale ha stabilito che il marito non può ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento sulla sola base della percezione di una pensione da parte della moglie. La provvidenza sociale, infatti, risulta essere una novità di modesta entità, anche se percepita dopo la sentenza di primo grado. Vai al testo della sentenza n. 2186/2013Vai al testo della sentenza n. 2312/2013
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