Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, il fatto che la compagnia di assicurazioni non abbia contestato la responsabilità, limitandosi a contestare il 'quantum', non esime il danneggiato dall'onere di dimostrare la compatibilità delle lesioni persona con il sinistro.
A tal fine non bastano la dichiarazioni del CTU sulla riferibilità del trauma all'incidente per dimostrare il nesso di causalità.
È quanto afferma la Corte di Appello di Ancona (sentenza numero 48/2013) che, confermando una precedente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto una domanda diretta ottenere il risarcimento del maggior danno per lesioni alla persona subite a seguito di un incidente stradale.
La compagnia di assicurazioni non aveva inteso risarcire l'intero danno e nel giudizio aveva contestato il 'quantum' risarcitorio. Per questo nel corso del giudizio di primo grado erano state eseguite due consulenze tecniche d'ufficio che avevano accertato l'esistenza del danno e avevano accertato anche la compatibilità con il sinistro delle lesioni.
Secondo la corte d'appello, però, le perizie non bastano a provare il nesso di causalità perchè sono state eseguite a distanza di oltre un anno e mezzo rispetto alla data dell'incidente e come tali non sono sufficienti a provare che le lesioni lamentate siano conseguenza del sinistro.
Nella parte motiva della sentenza la Corte afferma che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità attraverso documentazione riferibile all'epoca del sinistro essendo possibile che i danni accertati dal C.T.U. siano state causate da un trauma successivo.
In precedenza il Tribunale aveva anche escluso la compatibilità delle lesioni del sinistro evidenziando che il danno all'auto (quantificato in euro 5000) sarebbe stato troppo modesto rispetto all'entità del danno alla persona.
In realtà dall'istruttoria era emerso che nel caso di specie vi era stata una particolare evoluzione del quadro clinico del paziente che avrebbe giustificato l'insorgenza di complicanze anche a distanza di tempo e su queste basi i consulenti tecnici d'ufficio avevano confermato l'esistenza del rapporto causa-effetto tra l'azione lesiva e danni temporanei permanenti lamentati. Proprio per tale ragione non poteva esservi una corrispondenza con la documentazione inizialmente acquisita.
Anche la tesi del primo giudice secondo cui il danno all'auto sarebbe stato troppo modesto per giustificare l'esistenza di un danno così grave alla persona, era stata messa in discussione dal difensore del danneggiato il quale aveva evidenziato che si trattava di un tamponamento su una Opel Astra piuttosto violento dato che non vi era stata solo la rottura dei parafanghi ma anche della carrozzeria e che l'importo di Euro 5000 come danno all'auto sarebbe stato indice, semmai, di una forza lesiva compatibile con i riscontrati danni alla persona.
A tal fine non bastano la dichiarazioni del CTU sulla riferibilità del trauma all'incidente per dimostrare il nesso di causalità.
È quanto afferma la Corte di Appello di Ancona (sentenza numero 48/2013) che, confermando una precedente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto una domanda diretta ottenere il risarcimento del maggior danno per lesioni alla persona subite a seguito di un incidente stradale.
La compagnia di assicurazioni non aveva inteso risarcire l'intero danno e nel giudizio aveva contestato il 'quantum' risarcitorio. Per questo nel corso del giudizio di primo grado erano state eseguite due consulenze tecniche d'ufficio che avevano accertato l'esistenza del danno e avevano accertato anche la compatibilità con il sinistro delle lesioni.
Secondo la corte d'appello, però, le perizie non bastano a provare il nesso di causalità perchè sono state eseguite a distanza di oltre un anno e mezzo rispetto alla data dell'incidente e come tali non sono sufficienti a provare che le lesioni lamentate siano conseguenza del sinistro.
Nella parte motiva della sentenza la Corte afferma che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità attraverso documentazione riferibile all'epoca del sinistro essendo possibile che i danni accertati dal C.T.U. siano state causate da un trauma successivo.
In precedenza il Tribunale aveva anche escluso la compatibilità delle lesioni del sinistro evidenziando che il danno all'auto (quantificato in euro 5000) sarebbe stato troppo modesto rispetto all'entità del danno alla persona.
In realtà dall'istruttoria era emerso che nel caso di specie vi era stata una particolare evoluzione del quadro clinico del paziente che avrebbe giustificato l'insorgenza di complicanze anche a distanza di tempo e su queste basi i consulenti tecnici d'ufficio avevano confermato l'esistenza del rapporto causa-effetto tra l'azione lesiva e danni temporanei permanenti lamentati. Proprio per tale ragione non poteva esservi una corrispondenza con la documentazione inizialmente acquisita.
Anche la tesi del primo giudice secondo cui il danno all'auto sarebbe stato troppo modesto per giustificare l'esistenza di un danno così grave alla persona, era stata messa in discussione dal difensore del danneggiato il quale aveva evidenziato che si trattava di un tamponamento su una Opel Astra piuttosto violento dato che non vi era stata solo la rottura dei parafanghi ma anche della carrozzeria e che l'importo di Euro 5000 come danno all'auto sarebbe stato indice, semmai, di una forza lesiva compatibile con i riscontrati danni alla persona.
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