L'ipoteca, anche se è stata iscritta per garantire l'intero credito e gli interessi di mora, trova una limitazione nelle disposizioni contenute negli articoli 2788 e 2855 del codice civile. La prelazione ipotecaria per gli interessi maturati "dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita" sussiste, infatti, solo per gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., essendo escluso, quindi, ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.
A precisarlo è la Corte di Cassazione (sentenza numero 775/2013) che si è occupata di una opposizione agli atti esecutivi, con cui veniva impugnata con ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L'ordinanza aveva confermato un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. L'opponente che aveva un credito garantito da ipoteca aveva contestato il fatto che non fosse stato considerato, nel progetto di distribuzione, il privilegio ipotecario per una parte del suo credito ossia per gli "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali, relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita".
Il creditore che aveva proposto l'opposizione aveva contestato quanto affermato dal giudice dell'esecuzione secondo cui non potesse riconoscersi il privilegio ipotecario ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile agli interessi moratori.
Dopo il rigetto dell'opposizione il caso finiva dinanzi alla Cassazione che ha chiarito come gli articoli 2788 e 2855 del codice civile, "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".
A precisarlo è la Corte di Cassazione (sentenza numero 775/2013) che si è occupata di una opposizione agli atti esecutivi, con cui veniva impugnata con ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L'ordinanza aveva confermato un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. L'opponente che aveva un credito garantito da ipoteca aveva contestato il fatto che non fosse stato considerato, nel progetto di distribuzione, il privilegio ipotecario per una parte del suo credito ossia per gli "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali, relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita".
Il creditore che aveva proposto l'opposizione aveva contestato quanto affermato dal giudice dell'esecuzione secondo cui non potesse riconoscersi il privilegio ipotecario ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile agli interessi moratori.
Dopo il rigetto dell'opposizione il caso finiva dinanzi alla Cassazione che ha chiarito come gli articoli 2788 e 2855 del codice civile, "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".
Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.
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