Non basta accertare l'esistenza di un'attitudine al lavoro della ex moglie per potersi sottrarre all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3502/2013 che ha ribaltato un precedente verdetto della Corte di Appello di Catania che, a sua volta, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con cui era stato negato il mantenimento a una ex moglie ed aumentato, invece, l'importo del mantenimento dei figli collocati presso la madre.


La corte territoriale analizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria aveva evidenziato che il reddito del marito risultava inferiore a quello della moglie e che era anche cointestatario di mutuo ipotecario. Allo stesso tempo però, risultava proprietario di quote di fondi di una società e risultava essere socio di due società a responsabilità limitata.
Non solo: l'ex si marito era anche proprietario del 50% della casa coniugale ed aveva acquistato la nuda proprietà di un locale ad uso commerciale.
Al contrario il reddito della moglie si concretava nel corrispettivo dell'alienazione della meta' della casa coniugale (155 milioni di lire); "nella cointestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entita'".
La Corte d'Appello riteneva però che che non potessero sussistere i presupposti per riconoscere un mantenimento in favore dell'ex moglie che, data la giovane età e il conseguimento di un diploma di laurea, aveva la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Veniva quindi aumentato solo il contributo per il mantenimento dei figli minori tenendo conto anche del tipo di attività svolta dall'ex marito che denotava una maggiore capacità economica.

Il caso veniva portato quindi dinanzi alla Corte di Cassazione dove la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata non aveva considerato come condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge, la mancanza di redditi adeguati  a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Secondo la ricorrente inoltre, la Corte d'Appello aveva "reputato che l'astratta attitudine e capacita' di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarieta' coniugale posto alla base dell'obbligo di mantenimento sancito nell'art. 156 c.c."
Una tesi che ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour. Come si legge nella parte motiva della sentenza, nel provvedimento impugnato "si da atto che la ricorrente non svolge attivita' lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge". La sentenza impugnata aveva sostanzialmente dato rilievo a una potenziale professionalità della donna, ma tali condizioni se non sono collegate ad una concreta prospettiva di svolgere un'attività produttiva di reddito non possono far venir meno l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

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