La Suprema Corte ha così confermato la sentenza con cui il giudice di merito affermava che "il licenziamento irrogato non risultava proporzionato in considerazione del fatto che la condotta fu posta in essere in una condizione di emergenza, non era stata preceduta da altre contestazioni, era stata in qualche modo segnalata al diretto superiore, non aveva determinato l'interruzione del ciclo produttivo, ma soprattutto non era stata foriera di danno o anche solo di pericolo alle cose o alle persone".
Inoltre il regolamento di disciplina adottato dall'azienda prevedeva il licenziamento in tronco nel caso "d'ingiustificata interruzione o sospensione della prestazione lavorativa con abbandono del posto di lavoro ovvero qualsiasi altra azione che provochi pregiudizio o pericolo per persone o beni aziendali" e nella specie, osservava la Corte di merito, nessuna conseguenza era derivata dall'abbandono, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali. Il licenziamento
è giustificato quando vi è un comportamento tale da far venir meno la fiducia nell'esattezza delle future prestazioni - precisano i giudici di legittimità - e correttamente la Corte di merito relaziona siffatto principio alla valutazione fatta in sede di disciplina contrattuale dalle parti sociali le quali hanno ritenuto che il licenziamento è giustificato solo se collegato ad un inadempimento determinante pregiudizio o pericolo per persone o beni aziendali.