Nella sentenza 3042/2013 pronunciata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, il collegio giudicante ha esaminato questioni inerenti la nomina dei membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma per il biennio 2012- 2013.

Il ricorrente essendo il primo dei non eletti per uno scarto di soli 36 voti, ha impugnato i risultati e chiesto un nuovo scrutinio adducendo che, in base al principio del "favor voti", dovevano essere conteggiati a suo favore anche altri voti in cui, pur essendo chiara la preferenza nei suoi confronti, vi erano degli errori nell'indicazione della stessa, ovvero schede con cognome esatto e prenome erroneo, oppure errori di poco rilievo nell'indicazione del cognome ad esempio, delle doppie oppure una j al posto della i.

Il ricorso è stato inizialmente proposto davanti al Consiglio Nazionale Forense che ha rigettato la richiesta di rinnovo dello scrutinio per insufficiente delimitazione dell'ambito in cui il giudice deve operare la verifica. 

La parte ha quindi impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione a sezioni unite. Quest'ultima ha riassunto l'iter logico giuridico del primo giudice non ravvedendo in esso errori e sposando in toto le sue conclusioni. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la validità del principio del "favor voti" ha affermato che nella domanda giudiziale volta ad ottenere una pronuncia devono essere ben definiti il petitum e la causa petendi, ovvero ciò che si chiede ed il motivo posto a base della stessa richiesta e quindi le norme che si assumono violate e questo tipo di giudizio, pur discostandosi in parte dai riti ordinari, non prevede deroghe a tale principio. Ritiene di conseguenza che anche in questo tipo di giudizio il ricorrente non possa limitarsi a chiedere genericamente nuovi accertamenti ma debba delimitare l'ambito di indagine entro cui il giudice deve effettuare le verifiche. In particolare il ricorrente avrebbe dovuto indicare il numero esatto di schede contestate (il ricorrente afferma in modo generico che sono da ritenersi a suo favore almeno 50 schede) e le sezioni in cui tali errori si sarebbero verificati. 

In questo modo avrebbe potuto essere disposta una verifica, suffragata dall'allegazione di fatti specifici, limitata appunto a tali sezioni e ritiene che un completo rinnovo dello scrutinio di tutte le sezioni e di tutte le schede non sia consentito. La Corte, seguendo le indicazioni già contenute nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, afferma che è sempre possibile rivalutare i risultati delle elezioni, ma la parte ricorrente non può indicare in modo generico le doglianze altrimenti si dovrebbe addivenire a verifica totale ogni qualvolta qualcuno denunci delle irregolarità in ogni tipo di elezione, pur non allegando e dimostrando sufficientemente fatti idonei a suffragare tale sospetto di irregolarità e ciò sarebbe impossibile.


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