Questa scelta, secondo il marito, aveva determinato una riduzione volontaria delle entrate e per questo il mantenimento doveva essere ridotto considerando anche l'attitudine al lavoro della ex compagna.
Secondo la Corte però, la scelta del pensionamento anticipato non può essere imputabile all'ex dato che non risulta provata alcuna volontà contraria del marito all'epoca in cui questa scelta fu fatta. Epoca in cui la coppia ancora viveva insieme.
Come spiegano i Giudici di Piazza Cavour (sentenza 20 febbraio 2013 n. 4178), quando si prendono decisioni sull'assegno di mantenimento si deve tenere conto del fatto che la separazione instaura un regime che tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibilmente con la cessazione della convivenza. Risulta corretta per questo la decisione della Corte d'appello anche in relazione alla valutazione dell'attitudine del coniuge al lavoro.
I giudici di merito hanno correttamente fatto proprio l'orientamento della Cassazione secondo cui l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza di un'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa retribuita. Nella fattispecie, l'età della donna e l'avvenuto pensionamento anticipato impedivano sicuramente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza essendo anche accertata la disparità economica tra le parti.