"E' possibile l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza". 

Applicando tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4301 del 22 febbraio 2013, ha respinto il ricorso di un dipendente comunale avente ad oggetto la declaratoria d'illegittimità dell'ordine di servizio con cui era stata disposta la sua assegnazione a mansioni inferiori a quelle dell'inquadramento rivestito, con condanna della controparte al pagamento di tutti i danni professionali, morali ed esistenziali patiti. 

La Suprema Corte, ribadendo quanto già deciso dalla Corte di merito, ha ritenuto che le mansioni, di cui al predetto ordine di servizio, ancorché dequalificanti, non erano inesigibili in quanto, risolvendosi in adempimenti che implicavano un circoscritto impegno temporale, non intaccavano lo svolgimento in prevalenza delle mansioni confacenti all' inquadramento del dipendente.

Nella fattispecie il dipendente comunale aveva un inquadramento nella categoria B1 posizione economica C2 e l'ordine di servizio lo aveva assegnato a mansioni inferiori assicurando al contempo il prevalente l'espletamento di  mansioni facenti parte della qualifica di appartenenza.


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